COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. FRATERNALE FANELLI MASSIMILIANO, CECCARINI MARCO E ROMANI MICHELE E DELL’A.S.D. VIS FERMIGNANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. FRATERNALE FANELLI MASSIMILIANO, CECCARINI MARCO E ROMANI MICHELE E DELL’A.S.D. VIS FERMIGNANO Con provvedimento del 13 novembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - i calciatori Fraternale Fanelli Massimiliano e Ceccarini Marco - all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. Vis Fermignano ed attualmente tesserati per l’A.S.D. Fermignano Calcio - della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, 19, comma 10, e 45, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dei doveri di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato, nella stagione sportiva 2012/2013, la gara Apecchio/Vis Fermignano del 27 aprile 2013, valevole per il Campionato di Seconda Categoria Marche, girone “A”, in posizione irregolare poiché entrambi squalificati; - Romani Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Vis Fermignano, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, 19, comma 10, e 45, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dei doveri di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella stagione sportiva 2012/2013, la distinta della gara Apecchio/Vis Fermignano del 27 aprile 2013, valevole per il Campionato di Seconda Categoria Marche, girone “A”, in cui dichiarava, sotto la responsabilità della società, che i calciatori ivi menzionati partecipavano all’incontro regolarmente, malgrado i calciatori Fraternale Fanelli Massimiliano e Ceccarini Marco non ne avessero titolo perché squalificati; - l’A.S.D. Vis Fermignano a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nelle violazioni ascritte al proprio dirigente ed ai propri calciatori. Con nota del 10 gennaio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, il dirigente Romani Michele il quale, all’inizio del dibattimento, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanza, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Romani Michele, presente, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata, in applicazione altresì dell’art. 24 del Cgs, risulta congrua; P.Q.M. la Commissione disciplinare dispone l’applicazione della seguente sanzione: ▪ inibizione per giorni venti al dirigente ROMANI Michele. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto e dispone procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti.” Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuto il Procuratore Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • ritenuta provata per tabulas, alla luce della documentazione in atti, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, in ordine alla partecipazione dei calciatori Fraternale Fanelli Massimiliano e Ceccarini Marco alla gara Apecchio/Vis Fermignano del 27 aprile 2013, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”, in posizione irregolare perché squalificati; • ritenuto che della violazione debbano rispondere, oltre al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la cui posizione è stata definita con l’ordinanza sopra trascritta, i calciatori medesimi e la società, quest’ultima a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati; • ritenuto di dover applicare alla società la sanzione dell’ammenda, stante l’indubbia rilevanza dell’accaduto, tenuto conto, tuttavia, che la violazione risale alla stagione sportiva scorsa; • visti gli artt. 1, 4, 17, 18,19 e 46 del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica altresì le seguenti sanzioni: - squalifica per due giornate di gara al calciatore FRATERNALE FANELLI Massimiliano; - squalifica per due giornate di gara al calciatore CECCARINI Marco; - ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’A.S.D. Vis Fermignano.
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