COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 13.03.2014 Delibere del Giudice Sportivo 7.2.1. RICORSO U.S. TORELLA DEL SANNIO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA TORELLA DEL SANNIO – GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE (23.02.2014) – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA “B” – 5^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 86
Del 13.03.2014
Delibere del Giudice Sportivo
7.2.1. RICORSO U.S. TORELLA DEL SANNIO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA TORELLA DEL SANNIO – GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE (23.02.2014) - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA “B” – 5^ GIORNATA DI RITORNO)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato preliminarmente che:
- la società Torella Del Sannio ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale;
- la società Gioventù Macchiagodenese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito secondo la vigente normativa federale;
letto il reclamo, rileva che la società Torella Del Sannio chiede per la gara in epigrafe l’applicazione ai danni della società Gioventù Macchiagodenese della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato nella gara medesima il calciatore PALERMO Luca Rosario (26.07.1992) che, a detta della reclamante, non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato come da CU n. 79 del 20.02.2014. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Torella Del Sannio è fondato e deve essere accolto; infatti da quanto in atti risulta che il calciatore PALERMO Luca Rosario veniva espulso nel corso della gara Amatori Calcio Bojano – Gioventù Macchiagodenese del 16.02.2014 e conseguentemente squalificato per una gara effettiva con il citato CU n. 79. Lo stesso calciatore avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica proprio nella gara in epigrafe, come risulta dagli atti in istruttoria. Pertanto è palese che il PALERMO Luca Rosario non abbia scontato la giornata di squalifica. Per tutti questi motivi, in applicazione dell’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Torella Del Sannio;
2. di infliggere alla società Gioventù Macchiagodenese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
3. di comminare alla società Gioventù Macchiagodenese un’ammenda di Euro 100,00;
4. di inibire il dirigente Notte Leonardo (Gioventù Macchiagodenese) fino a tutto il 27
marzo 2014;
5. di squalificare per un’ulteriore gara effettiva il calciatore PALERMO Luca Rosario.
Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti in ordine all’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.
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