COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO – A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO del 26/1/2014 (Reclamo della società A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO – A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO del 26/1/2014 (Reclamo della società A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che è stato acquisito agli atti del processo il documento dal quale risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore LUCINO Pasquale, da parte della società A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO è stata inoltrata “on line” il 23/1/2014 e che il modulo a stampa è stato allegato alla lettera raccomandata spedita il 25/1/2014, facendo quindi decorrere da quest’ultima data il definitivo legittimo tesseramento del suddetto calciatore, per la società A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO, ai sensi dell’art. 39 n. 3 delle N.O.I.F.; - ritenuta incompleta e non condivisibile la tesi della reclamante secondo cui, a seguito di monitoraggio effettuato nei giorni 27, 28 e 29/1/2014, il calciatore LUCINO Pasquale non sarebbe risultato tesserato per la società A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO, quindi sarebbe stato ancora liberamente tesserabile: dal momento che si omette di considerare che la evidenziazione “on line” dell’avvenuto tesseramento di un calciatore viene effettuata solo dopo la convalida da parte dell’Ufficio Tesseramenti della L.N.D. (nel caso in esame avvenuta il 31/1/2014); anche se gli effetti della decorrenza del tesseramento vengono fatti risalire – ai sensi dell’art 39 n. 3 delle N.O.I.F. – “…. alla data di spedizione del plico postale contenute le medesime richieste (di tesseramento n.d.r.) …”; - rilevato pertanto che – nella specie de quo – la data di spedizione della lettera raccomandata contenente la stampa del modulo succitato, risulta essere quella del 25/1/2014, per cui legittima e regolare deve ritenersi la partecipazione del calciatore LUCINO Pasquale alla gara di Prima Categoria disputata il 26/1/2014 tra l’A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO e la società A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO; P.Q.M. DELIBERA - Rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it