COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ATLETICO PEZZE del 13/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. CISTERNINO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ATLETICO PEZZE del 13/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. CISTERNINO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che dalla documentazione acquisita al processo, il comportamento del dirigente DE PASCALE Giuseppe pur essendo risultato antisportivo e poco assistenziale nei confronti dell’arbitro va adeguatamente punito con la sanzione della inibizione fino al 31/12/2014 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31/12/2014 la inibizione inflitta al dirigente DE PASCALE Giuseppe; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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