COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PALAZZO VINCENZO, squalificato sino al 30/06/2014; e del calciatore GRECO LORENZO, squalificato sino al 30/05/2014; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 13/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P.
GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore PALAZZO VINCENZO, squalificato sino al 30/06/2014; e del calciatore
GRECO LORENZO, squalificato sino al 30/05/2014; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato
Ufficiale N. 34 del 13/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Ritenuto di dover adeguare la sanzione inflitta ai calciatori PALAZZO VINCENZO e GRECO
LORENZO alla reale entità degli addebiti, e che la condotta antisportiva del primo è aggravata dal
comportamento irriguardoso avuto a fine gara nei confronti dell’arbitro;
Ritenuto, pertanto, congruo squalificare il Sig. PALAZZO VINCENZO sino a tutto il 16/03/2014, ed
il Sig. GRECO LORENZO sino a tutto il 09/03/2014,
DELIBERA
1. In parziale riforma delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, squalificarsi: il
Sig. PALAZZO VINCENZO sino a tutto il 16/03/2014; il Sig. GRECO LORENZO sino a tutto
il 09/03/2014;
2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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