COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GUGLIELMO E PELLEGRINO – A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA del 22/02/2014 (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GARRUTO DAVIDE, squalificato per quattro gare effettive, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 27/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. GUGLIELMO E PELLEGRINO – A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA del
22/02/2014 (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti
disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GARRUTO DAVIDE, squalificato
per quattro gare effettive, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 40 del
27/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Ritenuto di dover adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti e di ritenere congrua la
sqalifica per sole due giornate effettive di gara del calciatore GARRUTO DAVIDE,
DELIBERA
1. In riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo territoriale, ridursi a due giornate
effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore GARRUTO DAVIDE;
2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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