COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°175/A A.C.D. CIMINNA (PA) avverso squalifica per tre gare del calciatore Amato Vito – Gara Campionato 1^ categoria gir. B) Ciminna/Milocca Milena del 22/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°175/A A.C.D. CIMINNA (PA) avverso squalifica per tre gare del calciatore Amato Vito - Gara Campionato 1^ categoria gir. B) Ciminna/Milocca Milena del 22/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014 Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la ACD Ciminna ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. L’appellante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, pur considerando “meritevole di censura e sanzione, in quanto capitano della squadra” il comportamento del suo tesserato, ritiene eccessiva la squalifica determinata a suo carico per la quale richiede pertanto una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 36° del 1°T. il sig. Amato Vito, ricevuta una ammonizione, minacciava l’arbitro ad alta voce e, subito il susseguente provvedimento di espulsione, cercava di raggiungere il direttore di gara, non riuscendovi in quanto trattenuto da alcuni compagni. In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione determinata dal giudice di prime cure, aggravata in considerazione del ruolo rivestito di capitano della squadra (art. 73 comma 4 NOIF). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla ACD Ciminna confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Amato Vito. Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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