COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 145/A A.S.D. Sicula Leonzio (SR) appello avverso la perdita della gara per 0-3; Gara Campionato di Promozione Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno del 26.01.2014 – inflitta dal Giudice Sportivo C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.355 del 12.02.2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 145/A A.S.D. Sicula Leonzio (SR) appello avverso la perdita della gara per 0-3; Gara Campionato di Promozione Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno del 26.01.2014 – inflitta dal Giudice Sportivo C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.355 del 12.02.2014 Con reclamo proposto dinnanzi a questa Commissione Disciplinare l’A.S.D. Sicula Leonzio ha richiesto l’annullamento, previa sospensione, della decisione adottata dal Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.355 del 12.02.2014 che gli ha inflitto la perdita della partita per 0-3 della gara disputata il 26 gennaio 2014 contro il Comprensorio Normanno, vinta 1- 0 sul proprio campo, nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti, ad essa comunque connessi e, in particolare della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. del 4 febbraio 2014, n. 333, che aveva, nel frattempo ed in attesa dell’emanazione della decisione della Commissione tesseramenti, già rigettato una serie di profili preliminari e riproposti con il presente reclamo, attesa la natura non definitiva della prima decisione. L’A.S.D. Sicula Leonzio espone che la Comprensorio Normanno aveva adito il Giudice Sportivo Territoriale per chiedere l’irrogazione della perdita della gara del 26 gennaio 2014 per 0-3, segnalando la posizione irregolare di tre giocatori, di cui solo uno aveva preso parte alla partita, inseriti nella distinta di gara dell’A.S.D. Sicula Leonzio, in quanto inseriti nella lista di trasferimento da parte della società Football Club Acireale, sottoscritte dal Presidente della società Nicola D’Amico, nel periodo in cui si trovava inibito dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013, come da C.U. n. 492 del 2 maggio 2013. Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014, sospendeva ogni decisione in ordine al reclamo e rimetteva gli atti alla Commissione tesseramenti della F.I.G.C., che, a sua volta, dichiarava invalidi, fin dalla data del deposito, i tesseramenti in favore dei calciatori trasferiti dall’Acireale a diverse società sportive. Conseguentemente il Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 12.02.2014, infliggeva la sanzione oggi impugnata della perdita della gara per 0-3. Con il primo dei motivi rivolto a sollevare eccezioni preliminari, l’A.S.D. Sicula Leonzio sostiene l’incompetenza del Giudice Sportivo sul ricorso proposto dall’Associazione Pol. Dil. Comprensorio Normanno, in quanto avrebbe dovuto adire la Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 47, comma 3, anziché ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del C.G.S., sicché il Giudice Sportivo avrebbe ritenuto erroneamente la propria competenza a decidere. Con il secondo motivo dei suddetti profili preliminari, l’A.S.D. Sicula Leonzio afferma l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal Comprensorio Normanno, per mancanza del preavviso di reclamo, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 29, commi 7 e 9, 38, comma 1, 46, comma 3 del C.G.S.. Quanto ai motivi di vizi sostanziali articolati nel capitolo secondo del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, l’A.S.D. Sicula Leonzio deduce 1) nullità/invalidità del giudicato del Giudice Sportivo per violazione del principio del contraddittorio, 2) insussistenza della violazione della normativa di settore atteso che l’inibizione del legale rappresentante non renderebbe invalidi gli atti di trasferimento di giocatori, 3) irretroattività del provvedimento della Commissione Tesseramenti che ha statuito l’invalidità dei tesseramenti della A.S.D. Sicula Leonzio; 4) valenza del principio di buona fede, poiché la A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe avuto modo di conoscere lo stato di inibizione del Presidente dell’Acireale. Infine, l’A.S.D. Sicula Leonzio in via incidentale e cautelare richiede la sospensione della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. del 12 febbraio 2014, nelle more dell’impugnativa della decisione della Commissione Tesseramenti, appena saranno rese pubbliche le motivazioni essendo noto allo stato solo il dispositivo. La Polisportiva Dilettantistica Comprensorio Normanno ha ritualmente proposto controdeduzioni con atto del 24 febbraio 2014, inviati a Codesta Commissione e alla controparte, deducendo: a) l’inammissibilità dei motivi di cui ai punti I.1, I.2 II.2 del reclamo in quanto l’A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014, che avrebbe rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice adito e di inammissibilità; b) l’infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità, incompetenza e di irretroattività sollevate dalla Sicula Leonzio, atteso la conformità delle decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione tesseramenti alle previsioni del C.G.S., che non prevede il preannunzio di reclamo in sede di giustizia territoriale (art. 44, C.G.S.), che distingue la ripartizione di competenza nelle materie tra organo tecnico disciplinare e organo tecnico amministrativo (artt. 46 e 47 C.G.S.); c) insussistenza della violazione del principio del contraddittorio (art. 47 C.G.S.); e) infondatezza delle censure avverso l’invalidità degli atti compiuti dal dirigente inibito (artt. 100 e 95 delle NOIF); f) infondatezza della tesi volta a dimostrare l’irretroattività dei provvedimenti della Commissione Tesseramenti; g) Non invocabilità del principio di buona fede, anche considerando che l’inibizione del massimo dirigente del FC Acireale da parte del Giudice Sportivo territoriale per il periodo di sei mesi era stata resa pubblica agli appartenenti ai tesserati della F.I.G.C. ritualmente con il C.U. n. 492 del 2 maggio 2013; si oppone, infine, alla richiesta di sospensione della decisione del Giudice di primo grado per insussistenza di una previsione regolamentare dell’istituto cautelare. Sentite le parti che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare ritiene infondati e non meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione dell’A.S.D. Sicula Leonzio. Motivi della decisione. 1) La richiesta di sospensione della decisione del Giudice Sportivo è infondata in quanto il C.G.S. non prevede il provvedimento di sospensione dell'esecutività delle decisioni, prevedendo invece in maniera espressa che le decisioni sono immediatamente esecutive e decorrono dalla pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. o dalla loro comunicazione e ciò al fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva, così come non prevede la sospensione del giudizio di secondo grado. Infatti, la tempestività delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva e del presente procedimento, per certi versi la snellezza dei procedimenti sono strutturati per assicurare rapide decisioni che non compromettano il regolare svolgimento dei campionati, sicché può affermarsi in tutta certezza, che difficilmente potrebbero realizzarsi ipotesi di ritardo delle decisioni che giustifichino il ricorso a strumenti sommari di tutela che caratterizzano la giustizia ordinaria od amministrativa e che accordano la tutela in ragione dei profili deducibili dell’apparente fondatezza e del periculum in mora, quest’ultimo insussistente nella fattispecie in esame Ed ulteriormente nella specie non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile, poiché nel caso di annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti il sistema di giustizia sportiva prevede il procedimento di revisione e di revocazione dinnanzi la Corte di Giustizia Federale (art. 31, lett.a) su istanza delle parti interessate. 2) Non sussiste l’incompetenza del Giudice territoriale di I grado. Il reclamo è infondato, infatti il giudice sportivo, ai sensi dell’art. 29, comma 7, C.G.S., è competente a giudicare sulla posizione irregolare dei calciatori, il quale rilevata la necessità del relativo accertamento da parte della Commissione Tesseramenti, sospende il giudizio e trasmette gli atti ai sensi dell’art. 47, commi 3 e 4 lett. b) “su iniziativa degli Organi di Giustizia Sportiva o dei Collegi Arbitrali, che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. Di conseguenza il Giudice Sportivo non ha immediatamente statuito sulla regolarità o meno del tesseramento, ma ha trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente funzionalmente. Il giudice territoriale, di contro, una volta avuta comunicazione della invalidità del tesseramento, ha pronunciato sulla regolarità della gara che è di sua esclusiva competenza. Come è noto sussiste una ripartizione di competenze tra organi tecnici della giustizia disciplinari e organi tecnici della regolarità amministrativa od economica. Ed, inoltre, la Commissione tesseramenti non irroga sanzioni, riservate agli Organi tecnici disciplinari, ma si limita a verificare o meno la posizione irregolare del calciatore. Pertanto, la competenza ad infliggere le sanzioni, una volta verificata dal competente organo l’irregolare posizione del giocatore, è unicamente del Giudice Sportivo. 3) Il reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla Comprensorio Normanno è pienamente ammissibile con conseguente validità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Infatti, non trova applicazione nelle gare dei campionati dilettantistici, il preannuncio previsto dall’art. 29, comma 8, del C.G.S., richiamato dall’art. 46 comma 1 del CGS che prevede espressamente che il preannuncio di reclamo è previsto per i soli casi disciplinati dall'art. 29 comma 2 e 3 C.G.S. (fatti commessi in campo o sulla regolarità dello svolgimento della gara), mentre per quanto attiene il reclamo avverso la posizione irregolare dei calciatori l’art. 46, comma 3 stabilisce che gli stessi possono essere proposti dinanzi al giudice di I grado entro sette giorni dalla disputa della gara. Risulta evidente che il mancato richiamo da parte dell’art. 46, comma 3, dell'art. 29 comma 8, sia coerente con le diversità tra i campionati professionistici, ove il reperimento delle informazioni sulle irregolarità delle gare o dei tesserati è più rapido, con quelli dilettantistici, ove la molteplicità delle società e dei tesserati impone una maggiore attenzione e ricerca dei suddetti dati, apparendo il termine di 24 ore non sufficientemente garantistico per ponderare l’opportunità o meno di un’impugnativa agli organi di giustizia. Il Comprensorio Normanno richiama le decisioni dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. n. 17 del 10 luglio 2012, nonché una decisione di questa Commissione che ha più volte riaffermato la correttezza del superiore orientamento interpretativo, non sussistendo contrarie e fondate ragioni per discostarsene, decisione emessa nel procedimento di appello n. 204/A, pubblicata sul C.U. n. 438 del 17/04/2012: “L'art. 46, che regola al titolo VI del C.G.S. la disciplina sportiva in ambito regionale limita la necessità del preannuncio di reclamo ai soli casi previsti dall'art. 29 commi 2 e 3 del C.G.S. La fattispecie in questione riguarda invece i casi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S. Va osservato che in passato il predetto art. 46, al comma 1, prevedeva la necessità del preannuncio di reclamo anche per i casi di cui all'art. 29 commi 5 e 7 (cfr. C.G.S. su C.U. N° 19/A del 21/06/2007), ma il testo è stato successivamente modificato nel senso sopra indicato.” 4) Sulla presunta violazione del principio del contradditorio nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti, precisato che il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 48 del C.G.S., deve rilevarsi che Codesta Commissione non ha contezza degli atti delle attività svolte dalle parti nella detta fase, non avendo sul procedimento e sulle questioni sollevate alcuna competenza della CDT nemmeno incidenter tantum. 5) La reclamante sostiene che tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Acireale sono legittimi ai sensi dell'art. 100 delle NOIF comma 3, il quale statuisce che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. Sul punto la Commissione rileva che la suddetta norma va letta in relazione al successivo comma 4 del medesimo art. 100 delle N.O.I.F., il quale prevede che le richieste di trasferimento siano sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 10 comma 1 del C.G.S. il quale prevede che ai fini del tesseramento è fatto divieto di avvalersi di soggetti o di avere contatti con soggetti inibiti o squalificati con la conseguenza che i contratti se conclusi sono privi di effetti. Ancor più esplicito il precetto contenuto nell’art. 95, comma 8, N.O.I.F.: “l’accordo per il trasferimento o la cessione del contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali…” In ogni caso, una ragione logica e di preservamento della liceità dell’ordinamento sportivo, nonché di validità ed efficacia della punizione delle condotte antisportive, va rinvenuto in un principio desumibile dal complesso delle norme federali, che l’inibizione a svolgere attività federali, significa impossibilità di compiere nel periodo di valenza della sanzione quelle attività capaci di impegnare la società rappresentata nei rapporti con gli altri tesserati e tutti gli organi ed istituzioni della F.I.G.C., fatta salva la possibilità di poter svolgere attività interne o comunque, non rilevanti nell’ordinamento sportivo. 6) Il motivo proposto dall’A.S.D. Sicula Leonzio volto ad eccepire l’infondatezza del reclamo del Comprensorio Normanno circa l’irretroattività del provvedimento di accertamento dell’invalidità del tesseramento non trova alcuna valida ragione di fondamento. Infatti, risulta corretta la decisione del Giudice territoriale il quale ha preso atto della declaratoria di nullità del tesseramento dal momento del deposito degli atti di tesseramento, applicando la sanzione della perdita della gara per 0-3. Tuttavia la Commissione disciplinare osserva che nella fattispecie è stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 10, 1 comma, che sanziona la nullità degli atti compiuti da soggetti inibiti, od anche dall’art. 95, 8° comma, che dichiara espressamente che: “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”. Laddove l’art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF, invece, si applica alla revoca del tesseramento, che ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione. La revoca, anche in diritto amministrativo è un rimedio previsto in alcuni casi tassativi, per quanto ci riguarda ad esempio nella fattispecie di cui all'art. 8 comma 8 del C.G.S. per la violazione del divieto di cui all’art. 94, comma 1, lett. a), oppure per invalidità ed illegittimità, ovvero nelle ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti di idoneità fisica del calciatore (art. 40 delle N.O.I.F.), od ancora la decadenza e revoca delle affiliazioni disciplinata dall’art. 16 delle N.O.I.F.. In buona sostanza la norma invocata dalla reclamante (art. 42 delle N.O.I.F.) fa riferimento alla revoca del tesseramento, nella specie in esame la sanzione della nullità colpisce un atto di gravità tale da potersi qualificare come frode sportiva, sicché correttamente la Commissione Tesseramenti dichiara il tesseramento dei giocatori in posizione irregolare invalido fin dalla data del deposito il tesseramento. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Appello Federale prima e della Corte di Giustizia Federale, ex multis C.U. n.8/C s.s. 2002/2003, poi statuisce, nel caso di tesseramento sottoscritto da persona inibita, che non si tratterebbe di nullità del tesseramento ma addirittura di inesistenza dello stesso, il che corrobora il risultato del ragionamento che conduce alla conferma della decisione del Giudice Sportivo. Non appare conferente né conducente, infine, né il richiamo all’applicabilità dei principi di irretroattività dell’attività amministrativa poiché il tesseramento è fattispecie negoziale che attiene alla sfera del diritto privato, nè il riferimento all’art. 2, lett. c) del D.L. n. 220/2003 che è stato eliminato dalla legge di conversione del 17 ottobre 2003, n. 280. 7) Infondato è, altresì, l’ultimo motivo del ricorso ove è invocato il principio di buona fede della reclamante a sostegno dell'irretroattiva dell’annullamento del tesseramento dei propri giocatori, in quanto essa aveva l’onere di osservare ogni cautela e diligenza nell’assumere nei propri organici di squadra tesserati provenienti da altre società, nella specie dal FC Acireale, la cui attività per i buoni trascorsi calcistici è sempre al centro dei campionati dilettantistici e non solo, sicché è improbabile che la reclamante non abbia avuto notizie dell’inibizione del suo massimo dirigente. Peraltro, non si intende escludere la valenza del principio di buona fede e del suo contemperamento con il principio dell’affidamento, come riconosciuto dalla Corte Federale (Decisione n. 135/CGF del 5 dicembre 2013, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 162/CGF del 10 gennaio 2014), tuttavia non applicabile al caso in esame, nel quale invece si ravvisa negligenza inescusabile circa il reperimento di informazioni notorie e pubblicate nei Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.. All’uopo vale quanto sancito dall’art. 2 del C.G.S. in materia di conoscenza e applicabilità delle regole federali: “1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. 2. L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. 3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”. L’inibizione di mesi sei dal 3 maggio al 31 ottobre 2013 del dirigente del FC Acireale Nicola D’Amico era stata resa pubblica ad ogni effetto dell’Ordinamento federale sul C.U. n. 492 del 2 maggio 2013, e poi nuovamente nell’allegato al C.U. n. 31 del 9 agosto 2013, contenente le squalifiche della stagione 2012/2013 da scontare nella stagione 2013/2014. Cosicché l’odierna reclamante non può oggi invocare la mancata conoscenza in buona fede. P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Sicula Leonzio e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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