• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°157/A
S.C.D. MESSINAUDACE (ME) avverso perdita della gara per 0–3, un punto di
penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a
carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore
sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig.
Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo,
Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua – gara
Campionato 3^ Cat. Messinaudace/Stromboli Scirocco del 23/02/2014 – C.U. N° 45 del
26/02/2014 Delegazione Provinciale di Messina
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°157/A
S.C.D. MESSINAUDACE (ME) avverso perdita della gara per 0–3, un punto di
penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a
carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore
sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig.
Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo,
Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua - gara
Campionato 3^ Cat. Messinaudace/Stromboli Scirocco del 23/02/2014 – C.U. N° 45 del
26/02/2014 Delegazione Provinciale di Messina
Con appello a firma del Presidente pro tempore la S.C.D. Messinaudace, ha impugnato le
decisioni in epigrafe riportate.
La reclamante, con un articolato appello, in buona sintesi contesta la descrizione dei fatti
così come riportata dall’arbitro nel proprio referto e chiede che le sanzioni a suo carico e
quelle a carico dei propri tesserati siano annullate con conseguente ripetizione della gara.
Avanza, inoltre, la richiesta istruttoria di audizione di una serie di tesserati alcuni dei quali
oggetto delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che la richiesta istruttoria
è inammissibile in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Nel merito si rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell’arbitro
fa piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 40’ del 1° t. l’arbitro espelleva il
n.9 del Messinaudace sig. Antonino Russo perché protestava avverso ad una sua
decisione ed una volta raggiuntolo poggiava la propria fronte a quella dell’arbitro
assumendo anche un contegno fortemente minaccioso ed intimidatorio.
Quasi contestualmente il direttore di gara allontanava il dirigente accompagnatore della
Soc. Messinaudace sig. Giuseppe Spanò il quale, entrato senza autorizzazione sul terreno
di gioco, lo raggiungeva e spintonandolo assumeva anch’egli un comportamento ingiurioso
e minaccioso.
A questo punto i calciatori del Messinaudace sig.ri Piero Riccardo (n.2), Salvatore Patti
(n.3), Antonino Sturniolo (n.7), Francesco Chierchia (n.8) e Antonino Russo (n.9 appena
espulso) accerchiavano il direttore di gara profferendo insulti e minacce nei suoi confronti
ed in particolare il Russo spingeva con forza il direttore di gara facendolo indietreggiare,
nonostante il fattivo intervento del capitano del Messinaudace.
In ragione di quanto sopra l’arbitro, avendo rilevato che espellendo i sopra indicati
calciatori il Messinaudace sarebbe rimasto in numero inferiore a quello minimo per
proseguire la gara, decretava la fine della stessa.
Non appena emesso il segnale che determinava la fine anticipata della gara ai
sopraindicati calciatori si aggiungevano i calciatori sig.ri Giovanni Allegra (n.6) e Sergio
Passalacqua (n.14) che tentavano di aggredire il direttore di gara ma venivano bloccati in
ciò dal capitano e da qualche altro loro compagno.
Nonostante il fattivo comportamento del capitano, il n.8 sig. Chierchia Francesco, sfuggito
alla presa dei propri compagni, tentava di colpire l’arbitro con un pugno non riuscendovi
perché quest’ultimo cercava di rifugiarsi negli spogliatoi.
Detto tentativo, però, non riusciva perché alcuni dei sopra descritti calciatori gliene
impedivano l’ingresso costringendolo a uscire da un cancello secondario.
In questo frangente il calciatore sig. Francesco Chierchia prendeva una scopa e cercava
di aggredire ancora una volta il direttore di gara non riuscendovi perché quest’ultimo
veniva ancora protetto dal capitano e dal n.5 sig. Francesco Amendola.
Visto fallire ancora una volta il suo intento il sig. Francesco Chierchia, unitamente ai propri
compagni di squadra Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua, che nel frattempo si erano
tolte le magliette per non farsi riconoscere, si portavano sugli spalti dove assumevano un
contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’osservatore arbitrale al quale
sottraevano momentaneamente due telefonini ed un taccuino (vedi rapporto dell’arbitro e
dell’osservatore arbitrale).
Da quanto sopra esposto appare che quanto lamentato dalla reclamante non trova alcun
riscontro negli atti ufficiali di gara. Con la conseguenza che il proposto appello deve
essere respinto, dovendosi condividere la decisione dell’arbitro di sospendere la gara,
mentre per quanto riguarda le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure queste
appaiano appena congrue in relazione a quanto posto in essere dai singoli tesserati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a
carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore
sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig.
Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo,
Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua – gara
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