COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 159/A A.S.D. PRO TONNARELLA (ME), avverso squalifica calciatore Fazio Lucas Jonathan per tre gare, calciatore Bonina Gaetano Marco per due gare, inibizione dirigente Munafò Maurizio fino al 27/03/2014 e ammenda di € 80,00 – Gara 3^ categoria Pro Tonnarella/Capo d’Orlando del 23/02/2014 – C.U. N° 56 del 27/02/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 159/A
A.S.D. PRO TONNARELLA (ME), avverso squalifica calciatore Fazio Lucas Jonathan per
tre gare, calciatore Bonina Gaetano Marco per due gare, inibizione dirigente Munafò
Maurizio fino al 27/03/2014 e ammenda di € 80,00 - Gara 3^ categoria Pro
Tonnarella/Capo d'Orlando del 23/02/2014 - C.U. N° 56 del 27/02/2014 della Delegazione
Provinciale di Barcellona.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Tonnarella, in persona del Presidente pro
tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo nel caso del
calciatore Fazio l'assoluta estraneità del predetto ai fatti addebitati e, nel caso
dell'ammenda, che la situazione raffigurata dal direttore di gara è solo in parte veritiera
avendo l’arbitro autorizzato verbalmente la presenza nello spazio antistante gli spogliatoi
di due dirigenti non iscritti in distinta.
Per quanto riguarda le altre sanzioni la società stessa ne evidenzia la non impugnabilità a
norma dell'art. 45 n° 3 lettere a) e b) C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente
osserva quanto segue:
Il rapporto dell'arbitro, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di
tesserati e del pubblico dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi
dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 e n° 2 comma 2.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere che al termine della gara il calciatore Fazio Lucas
Jonathan, sulla cui identificazione non si ravvisano elementi di dubbio, si avvicinava al
direttore di gara con fare minaccioso, afferrandolo per il braccio destro procurandogli forte
dolore.
Si legge inoltre che all'interno del terreno di gioco stazionavano persone non autorizzate,
tanto prima dell'inizio della gara che tra il primo e il secondo tempo (dopo essere stati
allontanati) ed infine anche al termine della gara. Costoro si producevano in atteggiamenti
offensivi che l'arbitro ha ricondotto, per il loro contenuto, alla società Pro Tonnarella.
Per quanto sopra l'appello in questione non può trovare accoglimento, apparendo le
sanzioni irrogate dal primo giudice adeguatamente commisurate ai fatti addebitati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per ciò che
concerne le sanzioni a carico del dirigente Munafò Maurizio e del calciatore Bonina
Gaetano Marco ai sensi dell'art. art. 45 n° 3 lettere a e b C.G.S.
Respinge l'appello per ciò che concerne le sanzioni a carico del calciatore Fazio Lucas
Jonathan e dell'ammenda a carico della società.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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