COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 159/A A.S.D. PRO TONNARELLA (ME), avverso squalifica calciatore Fazio Lucas Jonathan per tre gare, calciatore Bonina Gaetano Marco per due gare, inibizione dirigente Munafò Maurizio fino al 27/03/2014 e ammenda di € 80,00 – Gara 3^ categoria Pro Tonnarella/Capo d’Orlando del 23/02/2014 – C.U. N° 56 del 27/02/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 159/A A.S.D. PRO TONNARELLA (ME), avverso squalifica calciatore Fazio Lucas Jonathan per tre gare, calciatore Bonina Gaetano Marco per due gare, inibizione dirigente Munafò Maurizio fino al 27/03/2014 e ammenda di € 80,00 - Gara 3^ categoria Pro Tonnarella/Capo d'Orlando del 23/02/2014 - C.U. N° 56 del 27/02/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Tonnarella, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo nel caso del calciatore Fazio l'assoluta estraneità del predetto ai fatti addebitati e, nel caso dell'ammenda, che la situazione raffigurata dal direttore di gara è solo in parte veritiera avendo l’arbitro autorizzato verbalmente la presenza nello spazio antistante gli spogliatoi di due dirigenti non iscritti in distinta. Per quanto riguarda le altre sanzioni la società stessa ne evidenzia la non impugnabilità a norma dell'art. 45 n° 3 lettere a) e b) C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva quanto segue: Il rapporto dell'arbitro, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 e n° 2 comma 2.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al termine della gara il calciatore Fazio Lucas Jonathan, sulla cui identificazione non si ravvisano elementi di dubbio, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, afferrandolo per il braccio destro procurandogli forte dolore. Si legge inoltre che all'interno del terreno di gioco stazionavano persone non autorizzate, tanto prima dell'inizio della gara che tra il primo e il secondo tempo (dopo essere stati allontanati) ed infine anche al termine della gara. Costoro si producevano in atteggiamenti offensivi che l'arbitro ha ricondotto, per il loro contenuto, alla società Pro Tonnarella. Per quanto sopra l'appello in questione non può trovare accoglimento, apparendo le sanzioni irrogate dal primo giudice adeguatamente commisurate ai fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per ciò che concerne le sanzioni a carico del dirigente Munafò Maurizio e del calciatore Bonina Gaetano Marco ai sensi dell'art. art. 45 n° 3 lettere a e b C.G.S. Respinge l'appello per ciò che concerne le sanzioni a carico del calciatore Fazio Lucas Jonathan e dell'ammenda a carico della società. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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