COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°161/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Daniele Maio e per cinque gare calciatore sig. Francesco Uccellatore – gara Campionato Allievi Regionali Girone “D” Leonfortese/Misterbianco del 22/02/2014 – C.U. N° 386/84 sgs del 27/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°161/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Daniele Maio e per cinque gare calciatore sig. Francesco Uccellatore - gara Campionato Allievi Regionali Girone “D” Leonfortese/Misterbianco del 22/02/2014 – C.U. N° 386/84 sgs del 27/02/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.P.D. N.B.I. Misterbianco, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate ed in buona sintesi chiede una riduzione delle sanzioni inflitte atteso che i propri calciatori hanno reagito ad una provocazione degli atleti avversari. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare. In particolare dalla lettura di detto rapporto emerge che al 39’ del 2° t. veniva espulso il n.9 Uccellatore Francesco per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Successivamente al 41’ del 2° t. veniva espulso il n.2 Daniele Maio il quale tentava di aggredire il direttore di gara senza riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Inoltre poco prima che terminasse la gara il n.2 del NBI Misterbianco sig. Daniele Maio, già espulso, colpiva al volto il portiere della Leonfortese che era corso a recuperare un pallone. Infine il calciatore Francesco Uccellatore, sempre della NBI Misterbianco anch’egli già espulso, aggrediva alcuni calciatori della Leonfortese che erano accorsi in soccorso del loro compagno di squadra. In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento il reclamo per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Francesco Uccellatore atteso che la stessa risulta essere stata applicata tenendo conto dei minimi edittali previsti dall’art. 19 comma 4 C.G.S.. Di contro il gravame deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Maio Daniele la cui sanzione deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento ridetermina la squalifica a carico del calciatore Maio Daniele in cinque gare effettive di gara confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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