COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°167/A A.S.D. CITTA’ DI MILAZZO (ME) avverso squalifica per tre gare del calciatore Romeo Filippo – Gara Campionato Promozione gir. B) Castelbuonese/Città di Milazzo del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°167/A A.S.D. CITTA’ DI MILAZZO (ME) avverso squalifica per tre gare del calciatore Romeo Filippo - Gara Campionato Promozione gir. B) Castelbuonese/Città di Milazzo del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014 Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD Citta’ di Milazzo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che il gesto contestato al tesserato Romeo Filippo, “seppure reprensibile dal punto di vista disciplinare, è stato determinato da continui atteggiamenti provocatori da parte dell’avversario”. Per tali motivi l’appellante ha chiesto una riduzione della sanzione a suo carico. La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che “a fine gara il sig. Romeo Filippo si rendeva colpevole di condotta violenta verso un avversario scagliandogli un violento pugno in viso a braccio teso procurandogli un fortissimo dolore”. In ragione di quanto sopra, si ritiene che il gesto violento compiuto dal calciatore in argomento non è meritevole di alcuna revisione della sanzione, congrua, determinata dal giudice di prime cure. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla ASD Citta’ di Milazzo confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Romeo Filippo. Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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