COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°168/A F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello Girolamo – Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 – C.U. N° 396 del 04/03/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°168/A
F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello
Girolamo - Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 –
C.U. N° 396 del 04/03/2014
Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la FCD
Raffadali ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.
La reclamante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, “pur considerando
ingiustificata e deplorevole la reazione del tesserato Iannello Girolamo”, ritiene eccessiva
la squalifica determinata a suo carico della quale richiede pertanto una congrua riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento
si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi
dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei
tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 5° del 2°T. il sig. Iannello
Girolamo veniva espulso dall’arbitro “perché colpisce con due manate al volto il n.7 del Pro
Favara e, trattenuto, continuava a minacciare l’avversario”. Lo stesso Iannello inoltre, dopo
essere stato espulso, mentre rientrava negli spogliatoi si dirigeva verso il predetto
calciatore avversario e lo colpiva con un ulteriore schiaffo al volto.
In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento,
reiterati in momenti diversi, non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione
determinata dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla F.C.D. Raffadali
confermando la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Iannello Girolamo.
Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°168/A F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello Girolamo – Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 – C.U. N° 396 del 04/03/2014"