COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°170/A A.S.D. VALLEDOLMO (PA) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Fantauzzo Emmanuele – Gara Campionato 2^ categoria gir. C) Valledolmo/Gangi del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°170/A A.S.D. VALLEDOLMO (PA) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Fantauzzo Emmanuele - Gara Campionato 2^ categoria gir. C) Valledolmo/Gangi del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014 Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD Valledolmo ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante riferisce che il calciatore, espulso per doppia ammonizione, non ha “assunto contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro” , come riportato sul C.U. 385, e che pertanto ritiene sproporzionata la squalifica per quattro gare determinata dal giudice di prime cure per la quale chiede una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 3° del 2°T il calciatore Fantauzzo Emmanuele, espulso per doppia ammonizione, protestava la decisione dell’arbitro profferendo al suo indirizzo espressioni volgari ed offensive. Non può pertanto essere posto in dubbio che il Fantauzzo, subito il provvedimento di espulsione, si sia comportato in modo antisportivo e deprecabile avendo ingiuriato l’arbitro con volgari frasi. Tuttavia, valutato che il predetto calciatore ha contenuto la sua biasimevole condotta nel brevissimo arco di tempo della vibrata protesta e che non ha assunto atteggiamenti violenti o minacciosi nei confronti dell’ufficiale di gara, la sanzione a suo carico può essere determinata come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell’appello inoltrato dalla ASD Valledolmo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Fantauzzo Emmanuele. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it