COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°172/A A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) avverso squalifica fino al 31 marzo 2014 a carico del sig. Salvatore Rubino; squalifica fino al 15 ottobre 2014 a carico del calciatore Antonio Gugliuzzo; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Pillera – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “F” Ciclope Bronte/Città di Maletto del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°172/A
A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) avverso squalifica fino al 31 marzo 2014 a carico del
sig. Salvatore Rubino; squalifica fino al 15 ottobre 2014 a carico del calciatore Antonio
Gugliuzzo; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Pillera - gara
Campionato 1^ Cat. Gir. “F” Ciclope Bronte/Città di Maletto del 23/02/2014 – C.U. N° 385
del 26/02/2014
Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. Città di Maletto ha impugnato le
decisioni in epigrafe riportate. La società, con un articolato appello, chiede in buona sintesi una revisione delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure in quanto non proporzionate ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 49’ del 2° t. l’arbitro espelleva il
n.11 sig. Antonio Gugliuzzo perché questi nel contestare una sua decisione assumeva un
contegno gravemente offensivo e nel contempo lo spingeva con forza.
Al termine della gara mentre l’arbitro raggiungeva gli spogliatoi veniva raggiunto dal
calciatore Giuseppe Pillera (n.14) il quale lo afferrava con forza per un braccio cercando
di tirarlo a sé ma questi riusciva a divincolarsi dalla presa.
Nel contempo si faceva incontro al direttore di gara il n.11 Antonio Gugliuzzo, espulso
poco prima, il quale assumeva nei confronti del direttore di gara un contegno fortemente
aggressivo e minaccioso, venendo prontamente bloccato ed allontanato dai propri
compagni di squadra.
Infine nello spogliatoio il sig. Salvatore Rubino assumeva un comportamento offensivo nei
confronti dell’arbitro.
In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla
posizione del sig Salvatore Rubino poichè la sanzione è congrua in relazione a quanto da
questi posto in essere.
Di contro deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla posizione dei
calciatori Antonio Gugliuzzo e Giuseppe Pillera in quanto le sanzione così come inflitte dal
giudice territoriale devono essere rideterminate, come da dispositivo, in termini più equi in
relazione a quanto dagli stessi posti effettivamente in essere.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello
ridetermina la squalifica a carico del carico del calciatore Antonio Gugliuzzo a tutto il 30
giugno 2014 ed in quattro gare le squalifiche a carico del calciatore Giuseppe Pillera,
confermando nel resto l’impugnato provvedimento.. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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