COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ U.S.D. Albinia avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per quattro gare al Calciatore Nieto Francesco. (C.U. n. 44 del 13.02.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ U.S.D. Albinia avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per quattro gare al Calciatore Nieto Francesco. (C.U. n. 44 del 13.02.2014). Il reclamo proposto avverso il seguente provvedimento assunto dal G.S.T. della Toscana: “ Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica protestava violentemente reiterando le offese e bestemmiando” non contesta in alcun modo i fatti ma, con indubbio garbo, indulge a fornire un’ampia giustificazione al comportamento del calciatore oggetto di un intervento, definito “scomposto”, da parte di un avversario che gli ha causato oltre ad un notevole dolore anche “un abbassamento temporaneo della necessaria lucidità per elaborare il momento”. Ciò lo ha condotto a manifestare in modo eccessivo le proprie ragioni ed a pronunciare la frase blasfema. Sui fatti, che peraltro vengono integralmente confermati dal D.G. con il supplemento di rapporto richiesto, non esiste quindi alcuna contestazione da parte della reclamante per cui la sanzione inflitta deve essere esaminata sotto il profilo della congruità. Questi i fatti. Il calciatore caduto dopo un normale contatto di gioco, si rialzava e, scaraventando a terra il parastinchi dell’arto colpito, offendeva il D.G.. Espulso, reiterava le offese profferendo in due successive occasioni frase blasfema. Raggiunto lo spogliatoio anziché entrarvi, dopo aver sbattuto la porta di accesso con violenza, si sedeva sugli scalini che vi si trovano ritardando la ripresa del gioco tanto da costringere l’Arbitro ad invitarlo più volte a rientrare negli spogliatoi. A fronte di tale comportamento la Commissione, richiamate le proprie precedenti specifiche decisioni, ritiene che la delibera impugnata è del tutto immune da censure. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo ed ordina l’addebitamento della tassa.
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