COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Montagna Seravezzina – Piano di Conca (2-3) del 15/02/2014. Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 20/02/2014 Delegazione Provinciale di Lucca.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Montagna Seravezzina – Piano di Conca (2-3) del 15/02/2014. Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 20/02/2014 Delegazione Provinciale di Lucca. Con un sintetico quanto chiaro gravame ove riporta le situazioni dei vari soggetti coinvolti nelle sanzioni disciplinari inflitte dal G.S., la società Montagna Seravezzina chiede, per tutti, una rivisitazione degli addebiti. In particolare: 1)Giacone Davide. Dirigente. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/04/2014 in quanto “A fine gara gettava per terra le chiavi dell’auto di D.G., che aveva in custodia offendendolo”. La società oppone che, effettivamente, il tesserato ha compiuto il gesto ma soltanto dopo che l’arbitro si era rifiutato di riceverle. Nega le offese. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il gesto del Giacone ed evidenzia che le chiavi devono essere custodite fino a quando l’arbitro non viene accompagnato al mezzo e consegnate dopo il controllo circa eventuali danni. Conferma le offese. 2)Landi Amerigo. Dirigente. Squalifica fino al 19/06/2014. “ Per reiterate offese e minacce nei confronti dell’arbitro a fine gara. Inoltre mentre il D.G. era a fare la doccia il sig. Landi è entrato nuovamente nello spogliatoio e con tono intimidatorio reiterava le offese”. La reclamante evidenzia che il sig. Landi Amerigo svolgeva la funzione di dirigente accompagnatore e non di allenatore come erroneamente indicato nel C.U. Rileva che lo stesso è entrato nello spogliatoio arbitrale proprio in virtù della qualifica ricoperta ed al fine di ritirare i documenti dei tesserati. Nega le minacce. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma l’ingresso del Landi nello spogliatoio effettuato varie volte. Conferma le minacce. 3)Stagi Gabriele. Calciatore. Squalifica per tre gare “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La società contesta l’entità della sanzione in quanto, a suo dire, si è trattato soltanto di una discussione con l’avversario. L’arbitro conferma l’atto violento dello Stagi il quale, a gioco fermo, colpiva con un calcio l’avversario ad una gamba. 4)Fabbricotti Egidio. Calciatore. Squalifica fino al 19/05/2014. La reclamante evidenzia la mancata motivazione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, rileva che il calciatore, a fine partita, lo ha minacciato ed offeso tentando di aggredirlo senza riuscire nell’intento in quanto bloccato da alcuni dirigenti e calciatori. 5)Federigi Filippo. Calciatore. Squalifica per quattro gare “Per gravi offese e minacce all’arbitro a fine gara”. La società rileva che il calciatore è stato preso a caso dall’arbitro il quale non si trovava in quel momento in una situazione di lucidità. Il D.G. conferma le offese e le minacce e l’individuazione del soggetto. 6)Sermattei Stefano. Calciatore. Squalifica per due gare “Per avere offeso l’Arbitro a fine gara”. La società rileva che il calciatore è stato preso a caso dall’arbitro il quale non si trovava in quel momento in una situazione di lucidità. Il D.G. conferma le offese e l’individuazione del soggetto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il reclamo con le motivazioni di seguito esposte. -Giacone Davide. Il comportamento tenuto dal dirigente, per l’occasione addetto all’arbitro, è da censurare sia per quanto attiene la funzione espletata in generale, ovvero quella di dirigente di società sia per quanto svolto in particolare ovvero la funzione di addetto all’arbitro. Proprio per questa specificità il dirigente deve avere cura che l’arbitro abbia la possibilità di svolgere la propria attività senza intralci di sorta. Nel caso di specie questo non è avvenuto in quanto il D.G. oltre essere stato oggetto di un comportamento di dispregio da parte del Giacone, è stato financo offeso. -Landi Amerigo. In effetti, dalle distinte di gara il sig. Landi Amerigo viene individuato come dirigente accompagnatore e non come allenatore, il che significa che nell’elaborazione del C.U. vi è stato un errore di trascrizione, ciò non toglie che il suo comportamento, qualunque sia stato il suo ruolo, deve inquadrarsi in una condotta disdicevole ed antisportiva. Tuttavia, in punto di quantificazione della sanzione, la C.D. ritiene che la stessa sia troppo afflittiva in relazione ai fatti contestati. -Stagi Gabriele. Il gesto posto in essere dal calciatore viene descritto in modo chiaro ed inequivocabile dall’arbitro e rientra a pieno titolo fra le condotte violente verso un avversario. La sanzione appare assolutamente in linea con la normativa in materia. -Fabbricotti Egidio. La mancanza di motivazione relativamente alla sanzione comminata, rende la stessa nulla e quindi la predetta deve essere cassata. -Federigi Filippo. La sanzione appare eccessivamente afflittiva in ordine ai fatti contestati e quindi deve essere ridotta. Per quanto attiene al riconoscimento del calciatore quanto affermato dall’arbitro è sufficiente a respingere il gravame sul punto. -Sermattei Stefano. La sanzione non è reclamabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a) del C.G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo con le seguenti specifiche: Giacone Davide: reclamo respinto. Landi Amerigo: inibizione ridotta dal 19/06/2014 al 19/05/2014. Stagi Gabriele: reclamo respinto. Fabbricotti Egidio: sanzione annullata per mancata motivazione da parte del G.S. Federigi Filippo: squalifica ridotta da quattro e tre giornate di gara. Sermattei Stefano: gravame non preso in esame in quanto la sanzione non è reclamabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del C.G.S. In virtù dell’accoglimento, sia pure parziale del reclamo, viene disposto il non addebito della relativa tassa.
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