COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Lorese Calcio avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 26/01/2014 contro l’Associazione Sportiva Dilettantesca Union Team Chimera (C.U. n. 34 del 12/02/2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Lorese Calcio avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 26/01/2014 contro l'Associazione Sportiva Dilettantesca Union Team Chimera (C.U. n. 34 del 12/02/2014) Il reclamo, proposto dalla Società Lorese, attiene alla decisione del G.S.T. che attribuiva alla società Chimera la vittoria della partita identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Sciogliendo la riserva di cui al C.U. DP AR n. 32 del 29/01/2014; - visto il rapporto di gara ed i relativi supplementi ed acquisita la denuncia querela presentata ai CC. della Stazione di Subbiano, dai quali emerge che la gara in intestazione, temporaneamente interrotta in seguito ai fatti verificatisi all'interno del TDG e già sanzionati da questo GST, veniva definitivamente sospesa per i motivi di cui appresso al 25°del primo tempo sul risultato di 1-1; - rilevato in particolare che il D.G riferisce di esser stato affrontato dapprima verbalmente e quindi fisicamente da un soggetto non identificato che stazionava indebitamente nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il quale lo invitava a riprendere la gara e poi lo colpiva al volto con un pugno, provocandogli lesioni successivamente refertate dal P.S. dell'Ospedale di S.M della Gruccia - Valdarno; - che in conseguenza dell'aggressione subita ed a causa del perdurante dolore il D.G. non era in grado di portare a termine l'incontro, che quindi veniva sospeso definitivamente; - che a mente dell'art. 62 NOIF la società ospitante ha il dovere di "ampliamente tutelare. .. gli ufficiali di gara", cosa che – evidentemente - nella fattispecie non si è verificata, avendo la società Lorese consentito l'accesso al recinto degli spogliatoi a persona estranea che poi aggrediva il D.G.; - che per quanto accaduto la società Lorese può essere ritenuta oggettivamente responsabile di un fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara; P.Q.M. - visto l'art. 17 /1°comma CGS INFLIGGE •alla società LORESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 (Lorese - UT Chimera 0-3), •nonché l'ammenda pari ad € 400,00 quale società responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio impianto, che non poneva in atto concrete iniziative finalizzate ad impedire l'indebito ingresso nel recinto degli spogliatoi di persona estranea che aggrediva il D.G. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Arezzo, 12/02/2014.” La società Lorese impugnava tempestivamente e ritualmente - mediante notifica alla controparte, rimasta inattiva in questa sede - tale decisione eccependo il fatto che la squadra avversaria avrebbe impostato la gara sul piano fisico pagando tale scelta con ben quattro espulsioni. Al pareggio della società Chimera un giocatore (Papini) avrebbe aggredito il portiere della squadra Lorese colpendolo con un violento pugno. L'arbitro avrebbe inizialmente sospeso la gara, per consentire l'ingresso della barella ma, trascorsi dieci minuti avrebbe decretato la fine dell'incontro, togliendosi la maglia e fischiando tre volte. Solo successivamente il medesimo sarebbe stato aggredito da persona non identificata. La difesa eccepisce dunque che l'interruzione della partita sarebbe avvenuta in un momento precedente all'aggressione dell'arbitro e pertanto, non ritenendo che possa addebitarsi alcun rilievo alla società, chiede la riforma della decisione con l'assegnazione della gara o, in subordine, la ripetizione della medesima. All'udienza del 7 marzo 2014 i legali della società insistevano richiamandosi al contenuto del reclamo e contestavano anche l'entità del colpo ipoteticamente ricevuto dal D.G. in quanto il medesimo sarebbe stato visto al pronto soccorso senza segni o tumefazioni visibili. Il ricorso merita accoglimento. Un concetto fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni della C.D.T. - è che le Carte Federali, ad eccezione di particolari procedimenti, fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo per cui tutte le istanze formulate in tal senso nelle conclusioni dell'atto di impugnazione non possono trovare accoglimento. Anche per quanto riguarda la dinamica degli atti violenti la ricostruzione del DG appare coerente e dettaglia un quadro parzialmente difforme dalla versione spesa nel reclamo con il calciatore Papini che avrebbe reagito ad un gesto aggressivo del Portiere della reclamante. Occorre infatti precisare, per quanto concerne le espulsioni, che il rapporto di gara riporta solo quelle di due giocatori del Chimera, Caneschi e Fazzi, per somma di ammonizioni poiché il giocatore Papini fu espulso contestualmente al portiere D'Ambrosio (Lorese) con cui era venuto a contatto e, successivamente, il giocatore Sacchetti (Chimera) per espressioni irriguardose. Sembrano invece decisamente pertinenti i rilievi, dedotti ed argomentati nel reclamo, quanto alla non corretta interruzione della gara. Nello stesso rapporto, o meglio nell'allegato, il D.G. afferma di avere interrotto la gara (“decidevo di interrompere la gara e rimandare le squadre nello spogliatoio”) per poi precisare successivamente di aver emesso alcuni fischi (non due) per “richiamare l'attenzione e segnalare la sospensione della gara” cosa che “destava l'immediata reazione dei giocatori”. Non appare convincente la ricostruzione fornita nel rapporto ed iterata nel supplemento laddove non argomenta in nessun modo sulla reazione - dei giocatori e della tifoseria - immediata e così energica da determinare una rissa ed una aggressione ai danni dell'arbitro per una semplice sospensione, essendo invece maggiormente logica la ricostruzione della reclamante. Solo in tale contesto appare infatti spiegabile l'evoluzione degli accadimenti che degenera a tal punto da sfociare in una condotta violenta patita dal D.G. con conseguente lesione certificata dal Pronto soccorso in alcun modo non contestabile. Il termine della gara fu dunque disposto in un momento antecedente alla violenza patita dal D.G. da parte di un tifoso o dirigente (che nessuno è sinora riuscito ad identificare), un momento nel quale, oggettivamente, non sussistevano i presupposti per interrompere la partita. Appaiono dunque condivisibili le censure mosse nel reclamo in ordine alla “addebitabilità”, esclusivamente in capo alla società ospitante, con riferimento alla mancata disputa della partita. Infine si deve rilevare che, pur all'interno di un atto difensivo il cui contenuto è stato parzialmente condiviso, nel reclamo vengono usati, al fine di confortare la versione della società, termini ed epiteti nei confronti del D.G. che appaiono oggettivamente censurabili, in contrasto con le Carte Federali e per i quali è opportuno il vaglio da parte della Procura Federale. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, limitatamente alla punizione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 (resta invariata la sanzione pecuniaria non reclamata), ordinando, contestualmente, che la medesima venga ripetuta; dispone la restituzione della relativa tassa e la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza
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