COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.CU.R. RAMAZZANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA RAMAZZANO – SAN GIUSTINO DISPUTATA A RAMAZZANO IL 18.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 22.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAESTRI NICOLA FINO AL 21/05/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.CU.R. RAMAZZANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA RAMAZZANO – SAN GIUSTINO DISPUTATA A RAMAZZANO IL 18.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 22.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MAESTRI NICOLA FINO AL 21/05/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASCUR Ramazzano, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla disamina degli atti ufficiali emerge che il Sig. Maestri Nicola è stato espulso dal campo per un fallo violento nei confronti di un avversario; alla notifica dell’espulsione ritardava di allontanarsi dal terreno di gioco e, con comportamento gravemente irriguardoso tratteneva per un istante il braccio dell’arbitro che stava estraendo il cartellino; mentre usciva dal terreno di gioco il Maestri ingiuriava e minacciava pesantemente il direttore di gara. Alla luce di quanto precede, pur nella gravità della condotta tenuta dal Sig. Maestri, non si rinviene alcun comportamento violento tenuto dal medesimo, motivo per cui la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Maestri Nicola può essere ridotta fino al 31/03/2014. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Maestri Nicola fino al 31/03/2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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