COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS TORGIANO – SAN SISTO DISPUTATA A TORGIANO IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO GIUSEPPE PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS TORGIANO – SAN SISTO DISPUTATA A TORGIANO IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO GIUSEPPE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. San Sisto, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente il direttore di gara seppur regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti ed in particolare della condotta posta in essere dal calciatore Russo Giuseppe, così come descritta nel rapporto dell’assistente Sig. Brunetti Renzo. Fermo restando quanto sopra, ad avviso di questa Commissione, appare in ogni caso congrua una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di squalifica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Russo Giuseppe a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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