COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – CALZOLARO DISPUTATA A CERBARA IL 22.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE CUCCARINI MATTEO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA - CALZOLARO DISPUTATA A CERBARA IL 22.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE CUCCARINI MATTEO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Cerbara, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che, in occasione di una decisione arbitrale, il Sig. Marco Cuccarini ha richiamato l’attenzione dell’arbitro attingendolo alla spalla senza tuttavia alcun intento violento; alla notifica dell’espulsione, il calciatore pronunciava frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La Commissione, tenuto conto che il gesto del Cuccarini deve intendersi come meramente irriguardoso e non violento, ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cuccarini Marco a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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