DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 19/03/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISOLA LIRI S.R.L. – FONDI CALCIO S.R.L.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 19/03/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISOLA LIRI S.R.L. - FONDI CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo del 25/02/2014 proposto dalla FONDI CALCIO SRL,con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ATTURO MATTEO della società AC ISOLA LIRI SRL - rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2012-13, risultava tesserato per la società COLLEFERRO CALCIO, e che nel corso della gara del Campionato regionale juniores B, girone C, VALLE MARTELLA CALCIO - COLLEFERRO CALCIO del 18 maggio 2013, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 235/LND del 23/05/2013. - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata, neppure parzialmente, scontata nel Campionato regionale juniores B 2012/2013, essendo quella del 18 maggio 2013 la 15^ gara di ritorno, ultima del campionato. - rilevato che, come da comunicazione dell'Ufficio Giustizia Sportiva del C.R.Lazio, per la stagione 2013/2014,: - il calciatore Atturo Matteo veniva tesserato dalla società LARIANO R.D.P. NEMI, partecipante al Campionato di Eccellenza, in data 10 ottobre 2013; - il medesimo calciatore, non prendendo parte alla gara PRO CISTERNA - LARIANO RDP NEMI del 13 ottobre 2013 ed alla gara LARIANO RDP NEMI - FORMIA del 3 novembre 2013 ( presente in distinta, invece, nella gara del 20 ottobre 2013 LARIANO RDP NEMI - MOROLO ed impiegato negli ultimi minuti nel secondo tempo nella gara 27 ottobre 2013 CECCANO - LARIANO RDP NEMI) scontava interamente il residuo della passata stagione; - che al calciatore Atturo Matteo veniva comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, con Comunicato Ufficiale nº 95 del 20 novembre 2013, un'ulteriore giornata di squalifica in accoglimento del reclamo presentato dalla società CECCANO, in relazione alla gara del 27.10.2013 CECCANO - LARIANO RDP NEMI; - che tale gara di squalifica veniva scontata in occasione della gara LARIANO RDP NEMI del 24 novembre 2013; - che, infine, il medesimo si vedeva comminato un ulteriore provvedimento disciplinare di squalifica per una gara, pubblicato sul C.U. nº 106 del 4 dicembre 2013, in seguito ad un provvedimento di espulsione adottato nel corso della gara CECCHINA AL.PA. - LARIANO R.D.P. NEMI del 1º dicembre 2013 - che tale ulteriore gara di squalifica veniva scontata in occasione della gara LARIANO RDP NEMI -BORGO PODGORA dell' 8 dicembre 2013. - Dedotto che il calciatore Atturo Matteo, tesserato della società AC ISOLA LIRI SRL a partire dal 12 dicembre 2013 al momento della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato precedenti squalifiche ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Isola Liri - Fondi Calcio 1-0; 3) di addebitare sul conto della Fondi Calcio la tassa di reclamo.
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