F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIA MICHAEL SEGUITO GARA LECCE/PISA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIA MICHAEL SEGUITO GARA LECCE/PISA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013) La Società "A.C. Pisa 1909 S.r.l." ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 77/DIV del 17 dicembre 2013) seguito gara Lecce/Pisa del 15 dicembre 2013, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale accompagnato da una espressione blasfema. La ricorrente, nelle motivazioni del reclamo, descrive i fatti accaduti ed il comportamento del calciatore Michel CIA in modo differente rispetto a come riportati nel Referto arbitrale. In particolare ritiene la sanzione irrogata eccessivamente afflittiva e sproporzionata, sia per quanto riguarda il comportamento realmente assunto dal calciatore, sia perché la sanzione da irrogare doveva, sempre ad avviso della ricorrente, tener conto di un'unica condotta continuativa del calciatore ("unicum fenomenologico" costituito dall'espressione "siete scandalosi" seguita dall'espressione blasfema) e non di due fatti separati, tali da scaturire una somma di sanzioni (2 giornate per l'espressione offensiva ed una per l'espressione blasfema"). La ricorrente quindi, esponendo le attenuanti che hanno provocato al calciatore una reazione da considerare solo irriguardosa e non offensiva, oltre all'aver "continuato" tale comportamento con una espressione blasfema, chiede, anche in virtù di precedenti decisioni prese da questa Corte in merito a fatti analoghi, una riduzione della sanzione da tre a due giornate o, in via subordinata, la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica con ammenda in luogo della terza giornata. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, pur confermando la gravità del comportamento assunto dal calciatore de quo, rileva la sanzione inflitta sproporzionata rispetto ai fatti stessi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cia Michael a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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