F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S.; – AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S.; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014) I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l’impianto sportivo ove si svolgeva l’incontro H. Verona/Napoli del 12.1.2014 segnalavano nel proprio rapporto che nel corso della gara i tifosi del Verona – che occupavano il settore della Curva Sud – quando il giocatore del Napoli schierato dalla formazione partenopea con il numero 27 – Pablo Armero – giocava il pallone, intonavano un coro rappresentante il verso della scimmia (buh ripetuti). Nel rapporto stesso veniva evidenziato che la tifoseria veronese aveva altresì intonato alcuni cori offensivi e denigratori prima dell’inizio della gara e alla metà circa del secondo tempo, del tipo “…acqua e sapone.. ci vuole acqua e sapone…” nonché nel corso del primo tempo “…sporchi terroni… voi siete sporchi terroni…” e “…quanto puzzate… terroni quanto puzzate…”. Nel referto i verbalizzanti specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti, pur trovandosi i medesimi in diverse posizioni del recinto di gioco, di tanto che avevano sollecitato nel corso dell’intervallo i responsabili della società Verona a dissuadere i propri tifosi dal continuare facendo effettuare un annuncio audio. Nel rapporto veniva, altresì, segnalato che dopo la segnatura di una rete da parte della Società Napoli, un gruppo di sostenitori del Verona presente in tribuna centrale inveiva e lanciava all’indirizzo di una persona seduta in tribuna stampa, che aveva esultato al momento del goal, alcune bottigliette di plastica e delle palle di carta. Il soggetto era accompagnato in un altro settore dello stadio da personale della società scaligera, al fine di prevenire eventuali ulteriori conseguenze. Nella stessa sede era attestato, infine, il lancio sul terreno di gioco e nel recinto di gioco di tre bengala, nonché l’accensione di alcuni fumogeni sempre ad opera di tifosi della Società ospitante. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 104 in data 14.1.2014) infliggeva la sanzione dell’obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio della curva sud, sospendendo la sanzione con l’avviso che la sospensione sarebbe stata revocata ove prima del trascorrere di un anno fossero state commesse nuove violazioni della medesima natura in aggiunta a quella inflitta per la nuova eventuale violazione. Riteneva, in particolare, il Giudice Sportivo che la condotta segnalata dai rappresentanti della Procura Federale integrasse gli estremi previsti dall’art. 11, nr. 1 e 3, C.G.S. essendo evidente il comportamento discriminatorio per motivi di razza nonché la dimensione e la percettibilità delle condotte. Alla Società veniva inoltre inflitta l’ammenda di € 7.000,00 per lancio di tre bengala nel recinto e sul terreno di gioco e per lancio di tre bottiglie di plastica vuote verso un sostenitore della squadra avversaria presente in tribuna stampa; sanzione così ridotta “…per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi di vigilanza…” Ha proposto reclamo la Società Verona affidandolo a svariati motivi. In particolare, viene contestata la ricostruzione fattuale contenuta nel rapporto della Procura Federale in quanto è stata erroneamente attribuita ai sostenitori del Verona la paternità dei cori di cui è questione. Evidenzia la società reclamante che se il calciatore del Napoli fosse stato attinto ogni qualvolta giocava il pallone dai cori offensivi e discriminatori dei tifosi veronesi che occupavano la curva sud, egli avrebbe sicuramente avuto una reazione sia nel corso della partita sia nel post partita. Di contro lo stesso giocatore non avrebbe evidenziato alcunché nemmeno nelle consuete interviste rilasciate agli organi di stampa e tv a fine gara. Ciò sarebbe tanto vero, sempre secondo la società veronese, in quanto nemmeno l’arbitro avrebbe segnalato alcunché e nessun giornalista presente allo stadio avrebbe riportato su articoli o servizi televisivi quanto percepito dai rappresentanti Federali. Secondo la reclamante i cori non sarebbero mai stati intonati ed a conferma delle ragioni esposte è stato prodotto un filmato (audio-video) che estrapola tutte le azioni del giocatore Armero e da cui nulla di rilevante si percepirebbe. E’ stata prodotta altresì, a corredo dell’impugnazione, la dichiarazione del rappresentante dell’ordine pubblico (Primo Dirigente della P.S. Dott. Zunino) il quale, in relazione appunto ai cori di cui è questione, ribadiva “…di non aver personalmente percepito nulla del genere…”. Nel reclamo si sottolinea, altresì, l’assenza di ogni precedente di natura discriminatoria e si invoca l’esimente dell’art. 13 C.G.S. in quanto la Società avrebbe adottato dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i comportamenti della specie, cooperando con le Forze dell’Ordine e con le altre Autorità preposte. Ed infatti i Dirigenti avrebbero posto in essere concrete iniziative tese alla rimozione immediata di disegni, scritte, simboli, ecc. ed alla cessazione di cori o altre manifestazioni di violenza, così come confermato dagli stessi rappresentanti della Procura Federale nel proprio rapporto. Inoltre i sostenitori del Verona avrebbero manifestato all’evidenza la propria dissociazione dai comportamenti dei tifosi che occupavano la curva sud. A comprova di ciò vi sarebbe la dichiarazione resa dagli organi di Polizia e la documentata attività di prevenzione finalizzata ad impedire che nelle tribune venissero introdotti oggetti atti ad offendere, con una presenza massiccia di steward dotati di peculiare professionalità ed una continua attività di interfaccia con le Forze di Polizia. La Società pone ancora una volta in risalto l’esistenza di campagne mediatiche e sociali poste in essere idonee a sensibilizzare la propria tifoseria. Conclude quindi – previa eventuale attività istruttoria – per l’annullamento delle sanzioni e comunque la riduzione delle medesime anche con il richiamo a precedenti decisioni emesse da questa stessa Corte. L’impugnazione non appare degna di accoglimento. Osserva questa Corte come i cori ed i comportamenti riportati nel rapporto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria, dal punto di vista razziale, nei confronti del giocatore. La loro portata, la loro intensità e la loro dimensione non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto la sicura provenienza dal settore di Curva Sud occupato dai tifosi veronesi e la piena percezione che ben 3 verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione dei cori in questione. Superflua appare ogni ulteriore attività istruttoria e la visione di qualsivoglia filmato, in disparte l’ammissibilità della prova, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione e percezione dei rappresentanti Federali che hanno puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Al riguardo, deve aggiungersi, la dichiarazione del rappresentante delle Forze dell’ordine è emblematica in quanto il medesimo afferma di non avere “personalmente” percepito alcunché, ma ciò non può portare ad escludere che, come puntualmente avvenuto, altri soggetti deputati ad “attenzionare” specificamente il comportamento del pubblico nelle più variegate manifestazioni, abbiano di contro ben potuto percepire i cori e la natura degli stessi. E’ infatti ben possibile che il rappresentante dell’Ordine pubblico fosse impegnato o volgesse la propria attenzione, negli istanti in cui i cori venivano effettuati, ad altri delicati aspetti connessi alla manifestazione sportiva, così da essergli sfuggiti gli accadimenti. A nulla rileva il fatto che il giocatore non abbia avuto alcuna reazione ben potendo il medesimo (così come l’Arbitro) essere assorto nel momento tecnico-agonistico del giuoco in svolgimento e così non aver reagito, né prima né dopo la gara. Analoga considerazione può essere fatta per gli organi di stampa e televisivi. Giova, del resto, rammentare che le attribuzioni dei rappresentanti della Procura Federale e la loro attività è precipuamente finalizzata, nell’ambito del controllo gara, proprio alla valutazione ed alla osservazione della fenomenologia comportamentale del pubblico, essendo l’arbitro ed i suoi collaboratori impegnati nelle valutazioni tecniche e disciplinari dei partecipanti all’incontro di calcio. Si ribadisce come il contenuto del referto, sottoscritto da tutti e tre i collaboratori della Procura, per altro posizionati in diversi punti del recinto di gioco non lascia adito a dubbio alcuno, in termini di dimensione, portata e percezione dei cori di discriminazione razziale venienti dalla Curva Sud occupata dai tifosi veronesi. Non avrebbe avuto, del resto, alcun senso –ove nulla fosse accaduto- l’invito formulato dai medesimi rappresentanti della Procura Federale ai dirigenti della Società scaligera ai fini della della diffusione di un annuncio atto a far cessare il comportamento della tifoseria. Prive di pregio, al riguardo, sono le ulteriori osservazioni contenute nel reclamo, con il richiamo a precedenti di questa Corte, basate le medesime su eventi fattuali e fattispecie affatto diverse, anche con riguardo al punto con cui viene chiesta la riduzione delle sanzioni (anche quelle economiche) sulla scorta dell’esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire gli incidenti e le intemperanze dei tifosi attuata con l’utilizzo di steward e di campagne di sensibilizzazione. Vale in tema l’assorbente considerazione che il detto elemento è già stato congruamente tenuto presente dal Giudice sportivo, dando per pacifico che effettivamente la Società H. VERONA abbia fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi. Ciò nondimeno, è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto dei rappresentanti della Procura Federale, sono realmente accaduti e che in questo quadro essi denotano significativo e peculiare potenziale pericolo e vulnus alla incolumità dei giocatori e dei soggetti presenti nell’impianto sportivo. Essi sono stati dunque correttamente valutati dal Giudice Sportivo nella loro portata. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, il reclamo dell’Hellas Verona FC non può essere accolto, con conseguente conferma del decisum di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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