F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SIG. DAVIDE BALLARDINI SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 109 del 20.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SIG. DAVIDE BALLARDINI SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 109 del 20.1.2014) Con atto del 21.1.2014, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha presentato reclamo con procedura d’urgenza ex art. 37.7 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del giorno 20.1.2014 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Ballardini Davide, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per una giornata a seguito della gara Bologna/Napoli del 19.1.2014 “per avere, al 26° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema (art. 19 n. 3 C.G.S.); infrazione rilavata dai collaboratori della Procura Federale”. Con atto trasmesso in data 23.1.2014 alla Corte di Giustizia Federale ed alla Procura Federale, la società ricorrente ha illustrato le ragioni del proprio reclamo. Dopo una diffusa premessa sulla ammissibilità del ricorso alla procedura d’urgenza nel caso specifico, la ricorrente ha dedotto la nullità della sanzione per non essere state osservate le formalità che l’art. 35.1.3 C.G.S. stabilisce a proposito della segnalazione che il Procuratore Federale deve far pervenire al Giudice Sportivo nel caso in cui venga constatato “l’uso di una espressione blasfema” nel corso della gara senza che l’episodio venga rilevato dall’arbitro. In particolare l’errore in procedendo si sarebbe concretizzato nella modalità utilizzata nel caso specifico per la comunicazione al Giudice Sportivo dell’infrazione (espressione blasfema proferita dall’allenatore della squadra Sig. Ballardini al 26° minuto del primo tempo dell’incontro Bologna/Napoli); infatti, tale segnalazione, che risulta essere stata effettuata mediante trasmissione al Giudice Sportivo della “nota riservata” al Procuratore Federale predisposta dai collaboratori della Procura presenti sul campo, non sarebbe conforme alla previsione dell’art. 35.1.3 C.G.S. secondo la quale la segnalazione riservata rappresenterebbe un atto tipico del Procuratore Federale, il quale solo sarebbe chiamato a predisporla e trasmetterla, escludendo quindi la possibilità che tale attività possa essere compiuta da qualunque altra componente del Ufficio della Procura federale (“per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione … ”). Tale ritenuta carenza di conformità tra modus operandi e previsione determinerebbe pertanto la nullità della sanzione “in ragione dell’irritualità del procedimento seguito”. A conforto della fondatezza del gravame, la società reclamante ha richiamato conclusivamente una precedente decisione della Corte di Giustizia (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011), ritenuta in termini, che aveva annullato la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Carparelli perché la Procura Federale non aveva “ritualmente introdotto [ai sensi dell’art. 35.1.3 CGS, n.d.r.] negli atti al vaglio del Giudice Sportivo la segnalazione del presunto comportamento antidoveroso … essendosi limitata la Collaboratrice dell’Ufficio a refertare la presunta espressione blasfema attribuita al calciatore … che, in quel frangente, si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli Ufficiali di gara … “. La società ricorrente ha quindi concluso chiedendo di annullare e/o revocare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale nei confronti del proprio tesserato, l’allenatore Davide Ballardini. Alla riunione del 24.1.2014 fissata per la discussione in camera di consiglio del reclamo, la società ricorrente ha ribadito le proprie ragioni insistendo per l’accoglimento del reclamo mentre il rappresentante della Procura ha concluso per la conferma della sanzione. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. La segnalazione riservata del Procuratore Federale di cui all’art. 35.3.1, infatti, costituisce la forma tipizzata stabilita dal Codice di giustizia sportiva nel caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. L’applicazione di quest’ultima norma, in sostanza, è circoscritta a quei casi in cui l’arbitro non abbia visto e quindi non abbia potuto prendere decisioni nei confronti di quei soggetti che si trovano in campo ed in gioco (calciatori) nei riguardi dei quali gli Ufficiali di gara hanno giurisdizione esclusiva. In questo caso, infatti, l’attività di refertazione del collaboratore della Procura federale non può sostituirsi all’opera degli Ufficiali di gara nell’esercizio della propria esclusiva giurisdizione sui fatti che si svolgono sul terreno di gioco. Proprio in questo senso deve quindi leggersi il precedente richiamato dalla stessa ricorrente (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011, Carparelli) nel quale è stata effettivamente ritenuta la irritualità della segnalazione al Giudice sportivo mediante trasmissione a quest’ultimo da parte della Procura Federale del referto del proprio collaboratore che aveva constatato l’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore che “si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli ufficiali di gara”. In tali casi, pertanto, sussiste “la legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione”. Diversamente nel caso di specie l’impiego dell’espressione blasfema è imputabile ad un soggetto, il Sig. Ballardini, allenatore della squadra, e quindi non considerabile in gioco per i fini sopra delineati della individuazione della giurisdizione esclusiva degli Ufficiali di gara. In tal caso, quindi, le risultanze del referto del collaboratore della Procura federale conservano inalterato il loro valore di fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35.1.1 C.G.S.). A conforto della correttezza di tale conclusione soccorre un precedente in termini di questa Corte di giustizia – peraltro richiamato proprio dalla stessa ricorrente seppure a proposito del profilo dell’ammissibilità del ricorso d’urgenza – secondo il quale nel caso di sanzione inflitta all’allenatore della squadra per avere proferito una espressione blasfema “il verbale redatto dal Commissario di campo [e, quindi, a maggior ragione, il rapporto del collaboratore della Procura federale che appartiene all’Ufficio che, ai sensi dell’art. 32 C.G.S., esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping, n.d.r.], così come il referto dell’Arbitro e degli altri ufficiali di gara, ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui il Sig. Cuoghi ha pronunciato l’espressione blasfema refertata” (Com. Uff. n. 193/CGF del 1.3.2013, Esperia). In conclusione, la constatazione dell’espressione blasfema proferita dall’allenatore nel corso di una gara ben può essere stata rilevata dai collaboratori della Procura Federale i quali ne hanno riferito, mediante proprio rapporto, direttamente al Giudice sportivo il quale, a sua volta, ne deve tenere conto come fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S., per i provvedimenti di propria competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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