F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona - Milan, disputato in data 24 agosto 2013 e valevole per il campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 40.000,00 “per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco” nonché “per aver, inoltre, verso il termine della gara, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l’Arbitro e i calciatori della squadra avversaria” e “per aver, infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciato oggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”.L’entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale sosteneva (i) che il Giudice Sportivo, nella propria decisione, avrebbe erroneamente individuato il materiale pirotecnico utilizzato, parlando di “fumogeni”, invece che di “bengala”, (ii) che, nella Tribuna Centrale, quale luogo da cui il rappresentante della procura Federale aveva percepito provenissero i raggi laser verdi, erano presenti anche molti tifosi milanisti, con la conseguenza che, non avendo il predetto rappresentante individuato con precisione i sostenitori del Verona responsabili di tale condotta, non era possibile accertare che i predetti raggi laser fossero stati utilizzati proprio da quest’ultimi. Al fine di accertare tale circostanza, la Società chiedeva che fosse disposto un supplemento di indagine da parte della Procura Federale. La Società chiedeva, inoltre, che venisse riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle circostanze attenuanti previste dalle lettere a) e b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo aveva dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Infine, la reclamante lamentava l’eccessiva entità della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11 ottobre 2013, era presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso, depositando, altresì, un documento redatto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal quale si evinceva che i raggi laser verdi sarebbero provenuti dal setto ospiti occupato dai tifosi del Milan. La Corte, esaminati gli atti, disponeva, con ordinanza interlocutoria in pari data, a cura della Procura Federale, un supplemento di istruttoria, al fine di completare l’acquisizione documentale necessaria a definire il quadro probatorio la cui pienezza è indispensabile ai fini della decisione in merito al ricorso in questione, acquisendo ogni elemento utile, comprensivamente delle comunicazioni con il preposto Osservatorio. In ottemperanza a tale ordinanza, l’Organo federale requirente depositava, in data 23 dicembre 2013, la relazione di indagine richiesta. Alla nuova riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25 gennaio 2014, per la Società, è presente l’Avv. Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, in primo luogo, precisa l’irrilevanza, ai fini del decidere, dell’eccezione formulata dalla Società in merito al tipo di materiale pirotecnico utilizzato dalla tifoseria del Verona e rileva come non possano essere ritenute ricorrenti, nel caso di specie, le circostanze attenuanti di cui alle lett. “c” ed “e” dell’art. 13 C.G.S., in quanto non sussistono le condizioni necessarie ai fini della relativa applicazione. Infine, in merito all’utilizzo dei raggi laser, la Corte evidenzia come, alla luce delle risultanze derivanti dagli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale ed, in particolare, dalla relazione redatta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tale condotta non può essere ascritta ai tifosi dell’Hellas Verona, con la conseguenza che la sanzione alla stessa inflitta dovrà essere ridotta proporzionalmente all’effettivo ed accertato comportamento tenuto dalla predetta tifoseria, nella misura in cui le violazioni sembrano riconducibili alla responsabilità di entrambe le tifoserie. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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