F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 7 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 7 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014) Con decisione del 27 gennaio 2014, Com. Uff. n. 111, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 12 gennaio 2014 tra il Cagliari Calcio S.p.A. e l’ A. C. Milan, deliberava di sanzionare la società Cagliari con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “ Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione fosse sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo fosse commessa analoga violazione, la sospensione sarebbe stata revocata e la sanzione aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione. Il Giudice Sportivo elevava la predetta sanzione perché all’86° minuto del secondo tempo dopo aver segnato il goal, il calciatore Mario Balotelli era fatto oggetto di buuh - buuh – buuh da un elevato numero di tifosi della curva Cagliari (circa 200-250), con uno sporadico gruppo dei medesimi tifosi (circa 30) che contemporaneamente intonavano il verso “ uuh, uuh, uuh – che richiamava il verso della scimmia”. Il numero dei sostenitori della società Cagliari collocati nel settore dello stadio Sant’Elia di Cagliari denominato Curva nord era di circa 2230 tutti e tre i collaboratori udivano univocamente i cori sopra detti. I collaboratori era posizionati, in funzione della limitata capienza dello stadio, a ridosso della curva nord occupata dai tifosi del Cagliari, presso la zona mediana del campo e a ridosso del tunnel. Questa condotta, secondo la valutazione del Giudice Sportivo, integrava gli estremi del comportamento discriminatorio per motivi di razza ed era rilevante ai fini sanzionatori ex art. 11 nn. 1 e 3 C.G.S., per la sua percettibilità e dimensione anche correlata al numero delle persone collocate nel settore in questione. Trattandosi di “prima violazione” della predetta normativa il giudice riteneva di applicare la sospensione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2 bis C.G.S., in ragione della “concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Cagliari Calcio spa chiedendo l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo. La ricorrente, a fondamento del reclamo proposto, richiamava l’orientamento espresso dalle Sezioni unite della corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 179 CGF del 20.1.2014), riportando che “rispetto al concetto di discriminazione è necessario distinguere, in seno ai diversi comportamenti, ciò che costituisce un effettivo atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale ed atto ad offrire al destinatario ridotti diritti ed a porre in essere, nei suoi confronti atteggiamenti ghettizzanti, dal mero insulto becero ed ineducato, che deve essere ugualmente sanzionato, anche in maniera ferma, ma che non comporta per il destinatario dell’insulto alcuna specifica limitazione (discrimine) della sua libertà e/o dignità”. La ricorrente evidenziava altresì che il comportamento (i cori) rilevato dai collaboratori della Procura Federale mancava della dimensione e della percezione reale sufficiente a poter fondare la sanzione comminata dal giudice federale. Gli atti ufficiali riportavano che sulla base di ben 2330 spettatori occupanti il settore denominato curva nord unicamente 30 intonavano il verso uuh – uuh mentre 200- 250 spettatori intonavano il verso buuhbuuh. La ricorrente concludeva evidenziando come sotto il profilo della dimensione non poteva ritenersi rilevante un coro di 30 persone su 2230. Infine la stessa rilevava come la percezione dei cori fosse inesistente in quanto non era stata invocata l’applicazione dell’art. 62, comma 6, N.O.I.F. che prevede che il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal ministero dell’interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori,grida e ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara. Le ragioni della ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento; pertanto la decisione del Giudice federale deve essere confermata. La norma violata, art. 11 comma 3, C.G.S. delinea chiaramente gli ambiti di vigenza della stessa affermando che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Orbene, i parametri richiesti, in merito ai cori, dal secondo cpv del comma 3, sono la dimensione e percezione reale del fenomeno all’interno dello stadio. Per l’applicazione della sanzione prevista dal C.G.S. i due parametri devono coesistere ed essere connessi al fenomeno (fatto) discriminatorio ritenuto lesivo della dignità della persona e limitativa della libertà. Ora nel caso che ci occupa, i collaboratori della Procura Federale erano posizionati, in funzione della limitata capienza dello stadio, a ridosso della curva Nord occupata dai tifosi del Cagliari presso la zona mediana del campo e a ridosso del tunnel, ragion per cui i cori discriminatori, in tutta la loro gravità (non limitati al verso della scimmia di cui si sono resi responsabili solo poche decine di spettatori), sono stati, per dimensione e percezione reale, chiaramente e univocamente rilevati. Non vi è dubbio, in conclusione, della coerenza con la fattispecie richiesta dall’ art. 11, comma 3, del C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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