F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ALESSANDRO TURONE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ALESSANDRO TURONE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 19 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o la L.I.C.P. pubblicata nel Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014, con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società, l’ammenda di € 2.000,00; al tesserato Alessandro Turone, la squalifica per 2 gare effettive, per «atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (r.A.A. espulso, allenatore in seconda)». Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Pro Vercelli, come rappresentata e difesa. All’udienza dibattimentale è intervenuto l’avv. Vitale per la ricorrente società, illustrando e richiamando le deduzioni di cui al ricorso e insistendo per l’accoglimento delle relative conclusioni. Per quanto, particolarmente, interessa il presente procedimento ritiene, la reclamante, come dagli atti ufficiali emerga «come l’atteggiamento dell’allenatore non possa, in alcun modo, essere configurato quale “condotta irriguardosa” e, quindi, integrare la violazione contestata». Infatti, le parole proferite dal sig. Turone rappresenterebbero «uno sfogo, una nota di dissenso, forse ineducata, ma certamente non idonea a ledere l’integrità del direttore di gara, il quale non ha nemmeno percepito la frase, tanto per il tenore delle stesse, quanto per le modalità con cui la frase è stata pronunciata». Insomma, a dire della reclamante, la condotta tenuta dal sig. Turone non è così grave da giustificare la squalifica per due giornate: «l’effettiva volontà del Sig. Turone, come dimostrato dal fatto che l’allenatore non si è rivolto all’arbitro ma ha soltanto pronunciato una esclamazione, non era finalizzata a ledere l’onorabilità o il decoro del direttore di gara, dovendosi, conseguentemente, intendere il proprio comportamento solo ed esclusivamente come uno sfogo personale, avendo egli espresso la propria frustrazione, certo non in maniera oxfordiana, nei confronti della panchina, lasciandosi andare ad un gesto di stizza». Il ricorso è solo parzialmente fondato. Si legge nel rapporto dell’assistente arbitrale: «Al 22’ del 2’ tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per far allontanare il sig. Turone Alessandro (allenatore in seconda Pro Vercelli) in quanto in tono di dissenso ad una decisione dell’arbitro rifilava un pugno violento alla panchina e gridava: «che c… fischi». La condotta tenuta nella circostanza dal sig. Alessandro Turone non appare tale da arrecare offesa all’onore o al decoro del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che l’allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, ad un gesto di stizza, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa. Seppur, come detto, privo di specifica intensità lesivo-offensiva verso il direttore di gara, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irrispettoso. In tal ottica, peraltro, non può rimanere privo di valutazione il fatto che al gesto violento, pur rivolto verso la propria panchina, si è accompagnata anche la frase sopra ricordata, peraltro, pronunciata a voce alta, tanto da essere comunque chiaramente udita e percepita dall’assistente arbitrale. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportuvi in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la correlata determinazione della sanzione, che, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie, questo Collegio ritiene congruo riquantificare nella squalifica per una gara effettiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli, riduce la sanzione inflitta al sig. Alessandro Turone ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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