F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014) La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 19 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o la L.I.C.P. pubblicata nel Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014, con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società, l’ammenda di € 2.000,00; al tesserato Alessandro Turone, la squalifica per 2 gare effettive. L’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società trova ragione nell’indebita «presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano agli addetti federali reiterate frasi offensive». Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Pro Vercelli, come rappresentata e difesa, ritenendo che «la presenza negli spogliatoi del Presidente della società non può essere considerata in alcun modo “indebita”, poiché la Circolare della Lega Pro del 24 gennaio 2014 ha chiarito che “i Presidenti delle società … sino a dieci minuti prima dell’inizio della gara, nell’intervallo e immediatamente dopo la fine della partita, potranno accedere agli spogliatoi per i convenevoli di saluti, purché ovviamente non colpiti da inibizione”». Insomma, non solo la presenza del presidente della società negli spogliatoi sarebbe lecita, ma l’errore sarebbe semmai del Delegato della Lega che non ha provveduto alla identificazione del soggetto di cui trattasi mediante richiesta di esibizione dei documenti. In qualche modo, dunque, sostiene la reclamante, la suddetta negligenza del Delegato di Lega ha provocato «la reazione del sig. Secondo, che non si è rivolto a nessuno dei due soggetti asseritamente destinatari dell’espressione irriguardosa, ma si è rivolto ad un proprio tesserato». Peraltro, le espressioni proferite dal Presidente non sarebbero offensive. «Il Presidente, infatti, si è limitato ad esprimere, sicuramente con epiteti forti e irrispettosi, certo non offensivi e/o irriguardosi, personali valutazioni non sull’operato, né tanto meno sulle persone, quanto, invece, sull’attività investigativa, che, come si è già detto, era assolutamente inutile se prima si fosse proceduto alla, dovuta, identificazione del massimo dirigente». La parole pronunciate dal Presidente, «pacificamente senza rivolgersi ai destinatari della lamentela ma a un proprio tesserato, non si può ricondurre ad una pacifica, chiara ed incontestabile volontà di offendere un soggetto, né, soprattutto, che con tale espressione, oggettivamente, si sia offeso l’onore e il decoro di quella/e persone». Infine, andrebbe comunque esclusa l’aggravante della reiterazione, considerato che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna ripetizione dell’espressione irrispettosa. «Da ciò», conclude la società reclamante, ne deriva che la sanzione, dell’ammenda, quantificata in € 2.000,00 debba essere rideterminata, in misura inferiore». All’udienza dibattimentale è intervenuto l’avv. Vitale per la ricorrente società, illustrando e richiamando le deduzioni di cui al ricorso e insistendo per l’accoglimento delle relative conclusioni. Il reclamo non può trovare accoglimento. Premesso che è la stessa circolare invocata dalla reclamante a invitare le società ad ammettere nell’area spogliatoi esclusivamente coloro che ne hanno titolo e far si che le stesse siano «identificate attraverso elementi visibili quali, a titolo esemplificativo, badge personali o casacche numerate», cosa non verificatasi nel caso di specie, rimane il fatto che nulla è dedotto in reclamo con riferimento alla presenza delle altre due non identificate persone. La sanzione, infatti, occorre rammentarlo, trova causa nella indebita e, comunque, non rituale e regolamentare presenza di ben tre soggetti negli spogliatoi e non già del solo Presidente. In tal senso, inequivoca la relazione del Commissario di campo: «A fine gara con le squadre appena rientrate negli spogliatoi, n. 3 soggetti sprovvisti di pass identificativi si introducevano nello spogliatoio della Pro Vercelli senza autorizzazione. Richiamato al rispetto delle regole il dirigente acc. della Pro Vercelli, sig. Cagliano Matteo, mi riferiva che suddette persone facevano parte della società e nello specifico trattavasi del presidente, del vice presidente e del direttore sportivo». Nello stesso senso, sul punto, anche il rapporto del collaboratore della Procura federale: «immediatamente dopo la fine della partita, il Presidente della Pro Vercelli, il vice Presidente ed il Direttore Sportivo si dirigevano negli spogliatoi della squadra ospite». La suddetta irregolarità risulta, poi, nel caso di specie, aggravata dalle espressioni proferite nella circostanza dallo stesso Presidente della società reclamante. Si legge, a tal riguardo, nel rapporto del Commissario di campo: «Lo stesso Presidente, da me non identificato in termini di nome e cognome, facendo seguito al mio richiamo sui soggetti non autorizzati, usciva nel corridoio antistante gli spogliatoi e rivolgendosi verso di me e verso l’incaricato della Procura Federale proferiva le seguenti parole “hanno proprio rotto il c. … questi, che li paghiamo noi e stanno qui ad origliare”». Fatti, questi, che trovano conferma nella relazione del collaboratore della Procura federale: «Alle osservazioni del Delegato di Lega relativamente al divieto di accesso a soggetti non inclusi nella distinta di gara (limitatamente a venti minuti dopo la fine della gara) il Presidente – rivolgendosi ad un proprio tesserato – e riferendosi al delegato ed al sottoscritto, proferiva la seguente frase: «hanno rotto il c. … questi che li paghiamo noi, continuando a protestare”». Siffatte frasi, anche laddove si voglia ammettere che non sono tali da assumere i caratteri dell’offensività e non esprimano una diretta volontà di ledere decoro ed onore dei destinatari, rimangono certamente quantomeno irriguardose, anche considerato che le stesse, pur non direttamente rivolte al Commissario di campo e al collaboratore della Procura Federale, sono state pronunciate con tono irrispettoso e con intensità tale da essere integralmente e chiaramente percepite dai medesimi. Pertanto, la sanzione determinata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto alla valutazione del complesso dei vari segmenti ed elementi che caratterizzano le condotte di cui trattasi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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