FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CG del 23/12/13 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. LIVIO PROIETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL C.R. LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E D) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 1408/1257pf 12-13/SP/blp).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CG del 23/12/13 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. LIVIO
PROIETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PRESSO IL C.R. LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL
C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E D)
DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA
SPORTIVA
(Nota n. 1408/1257pf 12-13/SP/blp).
Il 20 ottobre 2012 al termine della partita disputata in Mandela tra le squadre dell’ASD Valle Ustica
Vicovaro e dell’ASD Acquacetosa Centro Calcio nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale,
i calciatori delle due squadre – come riferito dall’arbitro Alessandro Fedele nel rapporto di gara –
scatenarono tra di loro una rissa, sedata dall’intervento dei Dirigenti delle due società, all’esito
della quale il calciatore diciassettenne Lanfranco Carboni, n. 13 della squadra ospitante, dolente e in
condizioni generali di sofferenza per un calcio al basso ventre e un altro allo stomaco, fu
accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli ed ivi trattenuto per alcuni giorni.
In relazione a tale episodio Lanfranco Carboni e i suoi genitori Giovanni Carboni e Tania De Santis
indirizzarono alla Procura della Repubblica di Tivoli in data 20 novembre 2012 un atto di denunciaquerela
contro due calciatori della squadra Acquacetosa Centro Calcio – Luca Mircoli e Alessandro
Clarioni – indicati come autori delle violenze fisiche contro il giovane e responsabili di lesioni
volontarie ai danni di costui, in ipotesi gravi o gravissime per risentimento dell’ epididimo del
testicolo destro e sospetta, possibile menomazione della funzionalità dell’organo. Al deposito
dell’atto di denuncia-querela il 21 novembre 2012 presso la Procura della Repubblica e all’autentica
delle sottoscrizioni del documento provvide l’avv. Livio Proietti, nominato difensore della parte
offesa.
Frattanto il rapporto arbitrale concernente l’incontro del 20 ottobre 2012 aveva dato luogo da parte
del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Roma all’inflizione di ammende
di € 75 con provvedimento del 25 ottobre 2012 alle società di appartenenza dei giocatori coinvolti
nella rissa e nominativamente non individuati; quindi alla stesura di una relazione 21 novembre
2012 sull’episodio da parte del Presidente della Valle Ustica Vicovaro al Presidente del Comitato
Regionale Lazio; infine alla trasmissione degli atti in data 27 novembre 2012 da parte di
quest’ultimo al Procuratore Federale.
Tale trasmissione generò l’apertura di un procedimento (n. 434 pf 12/13), sfociato il 14 maggio
2013 nel deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale
Lazio dei calciatori Mircoli e Clarioni, nonché dello stesso Carboni, per atti di violenza, e delle
società di appartenenza per responsabilità oggettiva. Il Procuratore Federale peraltro non ignorò la
circostanza, ritenendo essa pure per altro verso suscettibile di rilevanza disciplinare, che il
difensore in sede penale del Carboni, avv. Livio Proietti, si identificasse con il Presidente della
Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio; e ne fece oggetto di
comunicazione, nelle modalità previste dal Regolamento di disciplina, al Presidente della
Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, il quale con nota del 21 giugno 2013 lo invitò a
procedere alla necessaria attività istruttoria.
Completata l’indagine e acquisita copia della denuncia-querela di cui sopra il Procuratore Federale
con atto del 2 ottobre 2013 ha deferito l’avv. Livio Proietti alle Commissione di Garanzia affinché
risponda:
della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del
CGS, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettere b) e d), del
Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato
in Roma il 26 maggio 2008, avendo egli assistito, in qualità di avvocato, libero professionista e
difensore di fiducia, in data 21 novembre 2012 ed in epoca antecedente e prossima a tale data, il
calciatore minorenne CARBONI Lanfranco ed i suoi genitori esercenti la potestà sullo stesso,
relativamente alla sottoscrizione e presentazione di una querela per lesioni dinnanzi alla Procura
della Repubblica di Tivoli, con ciò tenendo un comportamento contrario ai doveri di lealtà,
correttezza e probità, nonché dei principi di terzietà ed imparzialità ai quali devono sempre
attenersi i componenti degli organi della giustizia sportiva, in base a quanto disposto dall’art. 2,
comma 1, lettere b) e d) del Regolamento di disciplina; essendosi prestato ad autenticare un atto
(dichiarazione di querela) ed a presentarlo al giudice ordinario, in veste di difensore e
rappresentante di un soggetto tesserato quale calciatore e potenzialmente sottoposto proprio alla
sfera di giurisdizione della CDT Lazio, della quale egli è Presidente; peraltro, nei confronti di altri
soggetti parimenti tesserati e sottoposti alla medesima sfera di giurisdizione e competenza
territoriale della CDT presso il Comitato Regionale Lazio; intrattenendo, evidentemente in tal
modo, con tesserati rapporti idonei a compromettere la propria immagine di imparzialità e terzietà
nonché quella dell’organo di giustizia sportiva da lui stesso presieduto.
L’avv. Livio Proietti, convocato davanti alla Commissione di garanzia per la riunione di oggi 8
novembre 2013, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, precisando che l’atto
presentato alla Procura della Repubblica era una denunzia per lesioni gravissime o gravi, e non una
querela, ha sostenuto anzitutto l’improprietà del richiamo al precetto contenuto nell’art. 2, comma
1, lettera a) del Regolamento di disciplina, che riguarda soltanto vizi e distorsioni sostanziali
dell’attività funzionale dell’addetto alla giustizia sportiva. In secondo luogo ha argomentato per
l’inapplicabilità della lettera d) dello stesso articolo, il cui precetto mira a proteggere l’immagine di
imparzialità del componente l’organo di giustizia, suscettibile di essere compromessa da
comportamenti di apparente e incauta vicinanza a taluna delle parti soggette alla giurisdizione
sportiva. Su questa ultima tematica, e con specifico riferimento al caso del componente di organo
di giustizia che svolga attività professionale, l’incolpato ha sostenuto non essere compromettente
che tesserati FIGC conferiscano al medesimo uno o più incarichi fiduciari, purché ai sensi dell’art.
28 CGS e 51 cpc il professionista si astenga poi dallo svolgere la propria funzione di giustizia nei
procedimenti attinenti alla materia dell’incarico. In punto di fatto l’avv. Proietti ha posto in
evidenza come al momento del conferimento del mandato, a parte l’ ormai irretrattabile
applicazione delle ammende alle società Valle Ustica e Acquacetosa ad opera del Giudice Sportivo
Territoriale, non fosse in corso né prevedibile alcuna iniziativa da parte della Procura Federale, in
concreto attivatasi soltanto per l’esposto della società Valle Ustica.
Nell’odierna riunione il Procuratore Federale, chiarito che per mero errore di scrittura nel capo
d’incolpazione era stata richiamata la lettera b) anziché la lettera a) dell’art. 2, comma 1, del
Regolamento di Disciplina, ha chiesto che all’avv. Proietti venga irrogata la sanzione della
sospensione dalle funzioni per la durata di un mese. L’incolpato ha sviluppato oralmente le
argomentazioni difensive già esposte nella memoria.
La Commissione osserva che la vicenda è relativamente semplice e, comunque, sostanzialmente
pacifica in punto di fatto, il solo quesito da risolvere riguardando la correttezza o meno
dell’instaurazione del rapporto fiduciario tra il giovane Lanfranco Carboni, tesserato della ASD
Valle Ustica Vicovaro, a l’avv. Livio Proietti, libero professionista ma anche Presidente della
Commissione Disciplinare Territoriale Lazio. La risposta a tale quesito non può non essere nel
senso della scorrettezza, data l’irrecusabile e immediatamente percettibile comprensione della
fattispecie concreta nello schema descrittivo della lettera d) dell’art. 2, comma 1, del Regolamento
di Disciplina (“ I componenti degli Organi della giustizia sportiva…. debbono astenersi
dall’intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti
che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’Organo di giustizia”), e di
conseguenza nell’area più generale della lettera a) del medesimo art. 2 (che richiama tra altri i
principi di imparzialità e correttezza).
E’ fin troppo ovvio che, una volta che l’episodio di violenza con la sua pesante ipoteca sulla salute
del giovane calciatore fosse stato portato davanti alla Commissione Territoriale, l’avv. Proietti, che
quella commissione ratione loci competente presiedeva, si sarebbe dovuto astenere dal giudicare,
secondo quanto previsto dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 51 del Codice di
procedura civile. Ma l’obbligo di astensione non è il solo presidio a tutela del prestigio e
dell’affidabilità dell’organo di giustizia. A prescindere dall’opportunità che il giudice eviti di
cagionare egli stesso occasioni di disservizi organizzativi come supplenze e sostituzioni all’ufficio
di cui fa parte (e a maggior ragione se lo presiede), non occorrono molte parole per spiegare come
l’esistenza necessariamente palese del legame fiduciario, quantunque frattanto dismesso, rischi
realisticamente di costituire una sorta di tacita, implicita “raccomandazione” della parte privata alla
benevolenza degli altri componenti dell’Organo, o per lo meno rischi di essere interpretata così dai
terzi, ma in particolare dalle controparti, e quindi come fattore di possibili inique distorsioni
decisionali.
Né ha pregio l’assunto dell’avv. Proietti, secondo cui al 20 novembre 2012 non era prevedibile che
l’episodio fosse oggetto di ulteriori accertamenti dopo che il Giudice sportivo aveva applicato
l’ammenda alle due società coinvolte nell’episodio. Al contrario, era altamente probabile, per non
dire certo, che una volta individuati i supposti autori della violenza contro il Carboni
(nominativamente denunciati del resto proprio dall’avv. Proietti fiduciario della famiglia), lo
spiacevole scontro fisico tra i giocatori e le importanti lesioni subite dal giovane sarebbero finiti
sulla ribalta del Giudice Territoriale per iniziativa di qualcuno dei protagonisti della vicenda -
persone fisiche o giuridiche - come puntualmente accadde.
Reputa pertanto questa Commissione che l’avv. Livio Proietti debba essere dichiarato responsabile
dell’infrazione disciplinare contestatagli, a che al medesimo debba applicarsi, tenuto conto
dell’assenza di precedenti negativi a suo carico, la sanzione della sospensione per la durata di venti
giorni.
P. Q. M.
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli art. 4 lettera c), 2, comma 1 lettere a)
e d) del Regolamento di Disciplina per i componenti degli Organi di giustizia sportiva, dichiara
l’avv. LIVIO PROIETTI responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli e applica al medesimo la
sanzione della sospensione per la durata di venti giorni.
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