FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CG del 23/12/13 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. LIVIO PROIETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL C.R. LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E D) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 1408/1257pf 12-13/SP/blp).

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CG del 23/12/13 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. LIVIO PROIETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL C.R. LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E D) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 1408/1257pf 12-13/SP/blp). Il 20 ottobre 2012 al termine della partita disputata in Mandela tra le squadre dell’ASD Valle Ustica Vicovaro e dell’ASD Acquacetosa Centro Calcio nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale, i calciatori delle due squadre – come riferito dall’arbitro Alessandro Fedele nel rapporto di gara – scatenarono tra di loro una rissa, sedata dall’intervento dei Dirigenti delle due società, all’esito della quale il calciatore diciassettenne Lanfranco Carboni, n. 13 della squadra ospitante, dolente e in condizioni generali di sofferenza per un calcio al basso ventre e un altro allo stomaco, fu accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli ed ivi trattenuto per alcuni giorni. In relazione a tale episodio Lanfranco Carboni e i suoi genitori Giovanni Carboni e Tania De Santis indirizzarono alla Procura della Repubblica di Tivoli in data 20 novembre 2012 un atto di denunciaquerela contro due calciatori della squadra Acquacetosa Centro Calcio – Luca Mircoli e Alessandro Clarioni – indicati come autori delle violenze fisiche contro il giovane e responsabili di lesioni volontarie ai danni di costui, in ipotesi gravi o gravissime per risentimento dell’ epididimo del testicolo destro e sospetta, possibile menomazione della funzionalità dell’organo. Al deposito dell’atto di denuncia-querela il 21 novembre 2012 presso la Procura della Repubblica e all’autentica delle sottoscrizioni del documento provvide l’avv. Livio Proietti, nominato difensore della parte offesa. Frattanto il rapporto arbitrale concernente l’incontro del 20 ottobre 2012 aveva dato luogo da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Roma all’inflizione di ammende di € 75 con provvedimento del 25 ottobre 2012 alle società di appartenenza dei giocatori coinvolti nella rissa e nominativamente non individuati; quindi alla stesura di una relazione 21 novembre 2012 sull’episodio da parte del Presidente della Valle Ustica Vicovaro al Presidente del Comitato Regionale Lazio; infine alla trasmissione degli atti in data 27 novembre 2012 da parte di quest’ultimo al Procuratore Federale. Tale trasmissione generò l’apertura di un procedimento (n. 434 pf 12/13), sfociato il 14 maggio 2013 nel deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio dei calciatori Mircoli e Clarioni, nonché dello stesso Carboni, per atti di violenza, e delle società di appartenenza per responsabilità oggettiva. Il Procuratore Federale peraltro non ignorò la circostanza, ritenendo essa pure per altro verso suscettibile di rilevanza disciplinare, che il difensore in sede penale del Carboni, avv. Livio Proietti, si identificasse con il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio; e ne fece oggetto di comunicazione, nelle modalità previste dal Regolamento di disciplina, al Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, il quale con nota del 21 giugno 2013 lo invitò a procedere alla necessaria attività istruttoria. Completata l’indagine e acquisita copia della denuncia-querela di cui sopra il Procuratore Federale con atto del 2 ottobre 2013 ha deferito l’avv. Livio Proietti alle Commissione di Garanzia affinché risponda: della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettere b) e d), del Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, avendo egli assistito, in qualità di avvocato, libero professionista e difensore di fiducia, in data 21 novembre 2012 ed in epoca antecedente e prossima a tale data, il calciatore minorenne CARBONI Lanfranco ed i suoi genitori esercenti la potestà sullo stesso, relativamente alla sottoscrizione e presentazione di una querela per lesioni dinnanzi alla Procura della Repubblica di Tivoli, con ciò tenendo un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dei principi di terzietà ed imparzialità ai quali devono sempre attenersi i componenti degli organi della giustizia sportiva, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettere b) e d) del Regolamento di disciplina; essendosi prestato ad autenticare un atto (dichiarazione di querela) ed a presentarlo al giudice ordinario, in veste di difensore e rappresentante di un soggetto tesserato quale calciatore e potenzialmente sottoposto proprio alla sfera di giurisdizione della CDT Lazio, della quale egli è Presidente; peraltro, nei confronti di altri soggetti parimenti tesserati e sottoposti alla medesima sfera di giurisdizione e competenza territoriale della CDT presso il Comitato Regionale Lazio; intrattenendo, evidentemente in tal modo, con tesserati rapporti idonei a compromettere la propria immagine di imparzialità e terzietà nonché quella dell’organo di giustizia sportiva da lui stesso presieduto. L’avv. Livio Proietti, convocato davanti alla Commissione di garanzia per la riunione di oggi 8 novembre 2013, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, precisando che l’atto presentato alla Procura della Repubblica era una denunzia per lesioni gravissime o gravi, e non una querela, ha sostenuto anzitutto l’improprietà del richiamo al precetto contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento di disciplina, che riguarda soltanto vizi e distorsioni sostanziali dell’attività funzionale dell’addetto alla giustizia sportiva. In secondo luogo ha argomentato per l’inapplicabilità della lettera d) dello stesso articolo, il cui precetto mira a proteggere l’immagine di imparzialità del componente l’organo di giustizia, suscettibile di essere compromessa da comportamenti di apparente e incauta vicinanza a taluna delle parti soggette alla giurisdizione sportiva. Su questa ultima tematica, e con specifico riferimento al caso del componente di organo di giustizia che svolga attività professionale, l’incolpato ha sostenuto non essere compromettente che tesserati FIGC conferiscano al medesimo uno o più incarichi fiduciari, purché ai sensi dell’art. 28 CGS e 51 cpc il professionista si astenga poi dallo svolgere la propria funzione di giustizia nei procedimenti attinenti alla materia dell’incarico. In punto di fatto l’avv. Proietti ha posto in evidenza come al momento del conferimento del mandato, a parte l’ ormai irretrattabile applicazione delle ammende alle società Valle Ustica e Acquacetosa ad opera del Giudice Sportivo Territoriale, non fosse in corso né prevedibile alcuna iniziativa da parte della Procura Federale, in concreto attivatasi soltanto per l’esposto della società Valle Ustica. Nell’odierna riunione il Procuratore Federale, chiarito che per mero errore di scrittura nel capo d’incolpazione era stata richiamata la lettera b) anziché la lettera a) dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Disciplina, ha chiesto che all’avv. Proietti venga irrogata la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di un mese. L’incolpato ha sviluppato oralmente le argomentazioni difensive già esposte nella memoria. La Commissione osserva che la vicenda è relativamente semplice e, comunque, sostanzialmente pacifica in punto di fatto, il solo quesito da risolvere riguardando la correttezza o meno dell’instaurazione del rapporto fiduciario tra il giovane Lanfranco Carboni, tesserato della ASD Valle Ustica Vicovaro, a l’avv. Livio Proietti, libero professionista ma anche Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale Lazio. La risposta a tale quesito non può non essere nel senso della scorrettezza, data l’irrecusabile e immediatamente percettibile comprensione della fattispecie concreta nello schema descrittivo della lettera d) dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Disciplina (“ I componenti degli Organi della giustizia sportiva…. debbono astenersi dall’intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’Organo di giustizia”), e di conseguenza nell’area più generale della lettera a) del medesimo art. 2 (che richiama tra altri i principi di imparzialità e correttezza). E’ fin troppo ovvio che, una volta che l’episodio di violenza con la sua pesante ipoteca sulla salute del giovane calciatore fosse stato portato davanti alla Commissione Territoriale, l’avv. Proietti, che quella commissione ratione loci competente presiedeva, si sarebbe dovuto astenere dal giudicare, secondo quanto previsto dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 51 del Codice di procedura civile. Ma l’obbligo di astensione non è il solo presidio a tutela del prestigio e dell’affidabilità dell’organo di giustizia. A prescindere dall’opportunità che il giudice eviti di cagionare egli stesso occasioni di disservizi organizzativi come supplenze e sostituzioni all’ufficio di cui fa parte (e a maggior ragione se lo presiede), non occorrono molte parole per spiegare come l’esistenza necessariamente palese del legame fiduciario, quantunque frattanto dismesso, rischi realisticamente di costituire una sorta di tacita, implicita “raccomandazione” della parte privata alla benevolenza degli altri componenti dell’Organo, o per lo meno rischi di essere interpretata così dai terzi, ma in particolare dalle controparti, e quindi come fattore di possibili inique distorsioni decisionali. Né ha pregio l’assunto dell’avv. Proietti, secondo cui al 20 novembre 2012 non era prevedibile che l’episodio fosse oggetto di ulteriori accertamenti dopo che il Giudice sportivo aveva applicato l’ammenda alle due società coinvolte nell’episodio. Al contrario, era altamente probabile, per non dire certo, che una volta individuati i supposti autori della violenza contro il Carboni (nominativamente denunciati del resto proprio dall’avv. Proietti fiduciario della famiglia), lo spiacevole scontro fisico tra i giocatori e le importanti lesioni subite dal giovane sarebbero finiti sulla ribalta del Giudice Territoriale per iniziativa di qualcuno dei protagonisti della vicenda - persone fisiche o giuridiche - come puntualmente accadde. Reputa pertanto questa Commissione che l’avv. Livio Proietti debba essere dichiarato responsabile dell’infrazione disciplinare contestatagli, a che al medesimo debba applicarsi, tenuto conto dell’assenza di precedenti negativi a suo carico, la sanzione della sospensione per la durata di venti giorni. P. Q. M. La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli art. 4 lettera c), 2, comma 1 lettere a) e d) del Regolamento di Disciplina per i componenti degli Organi di giustizia sportiva, dichiara l’avv. LIVIO PROIETTI responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli e applica al medesimo la sanzione della sospensione per la durata di venti giorni.
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