FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei ¡§criteri legali ed economico-finanziari¨ per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell¡¦ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi: „h mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; „h mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 884.632,00; „h mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2012; „h mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; „h mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; „h mancato pagamento del debito IVA relativo agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; „h mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1¢X gennaio 2007 - 30 giugno 2007, 1¢X luglio 2007 - 30 giugno 2008, 1¢X luglio 2008 - 30 giugno 2009 e 1¢X luglio 2010 - 30 giugno 2011; „h Mancato pagamento del debito IRES relativo agli anni d’imposta 2005 e 2006; „h mancato deposito di copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2011; „h mancato deposito della nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (gestione ex Enpals) e di altri contributi; „h mancato deposito del budget finanziario, su base trimestrale, per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1¢X luglio 2013 ed il 30 giugno 2014, approvato dall’organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale; „h mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all’anno 2012; „h mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale; „h mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa e dal presidente del collegio sindacale, attestante le eventuali modifiche statutarie. - vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013; - rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. e divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).
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