FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato U.S. SAMBENEDETTESE 1923

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per il seguente motivo: • mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; - vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito prescritto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. non ha proposto ricorso nel termine perentorio del 16 luglio 2013, ore 13:00, fissato dal C.U. n. 168/A del 7 maggio 2013; - rilevato che, successivamente alla scadenza di detto termine, la società ha presentato in data 17 luglio 2013 un reclamo avverso l’asserito diniego opposto dalla Segreteria della COVISOC al ricevimento del ricorso da proporsi ai sensi del Titolo IV) del citato C.U. n. 168/A, depositando in tale occasione il ricorso e la documentazione di supporto; - esaminati il reclamo, il ricorso, la documentazione ivi allegata, nonché le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C.; - tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. non ha rispettato il termine perentorio previsto dal Titolo IV del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 per il deposito del ricorso e che comunque non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il reclamo, il ricorso ed ogni altra istanza della società U.S. SAMBENEDETTESE 1923 S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2013/2014, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).
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