FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/A del 19 luglio 2013 – Ammissione al campionato A.S.G. NOCERINA S.r.l.
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/A del 19 luglio 2013 – Ammissione al campionato A.S.G. NOCERINA S.r.l.
Il Consiglio Federale
- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4
giugno 2013;
- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla
società A.S.G. NOCERINA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della
quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per
l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di
competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati
Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:
• mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00;
• mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai
collaboratori addetti al settore sportivo
- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di
competenza, la società A.S.G. NOCERINA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Prima Divisione 2013/2014;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S.G. NOCERINA S.r.l., nel termine di
decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, ha presentato
ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 10 luglio 2013, con le quali la Commissione Criteri
Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, per quanto di competenza, hanno
informato la società A.S.G. NOCERINA S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo
II ed al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3,
8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della A.S.G. NOCERINA S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza
Nazionale 2013/2014, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima
Divisione (stagione sportiva 2013/2014).