FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/A del 19 luglio 2013 – Ammissione al campionato VICENZA CALCIO S.p.A.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/A del 19 luglio 2013 – Ammissione al campionato VICENZA CALCIO S.p.A. Il Consiglio Federale - Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società VICENZA CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi: • mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00; • mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 2.427.050,00; • mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; • mancato pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. - vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società VICENZA CALCIO S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2013/2014; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società VICENZA CALCIO S.p.A., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; - preso atto della comunicazione in data 10 luglio 2013, con le quali la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, per quanto di competenza, hanno informato la società VICENZA CALCIO S.p.A. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II ed al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso del VICENZA CALCIO S.p.A. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2013/2014, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2013/2014).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it