COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. TRABUCCO MATTEO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVAMO COLLE) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014, IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS 1925 / VIRTUS MONTESILVANO COLLE, DISPUTATA IL 9.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°47 del 13.3.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 27/3/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL SIG. TRABUCCO MATTEO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVAMO COLLE) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014, IN RELAZIONE ALLA GARA URSUS 1925 / VIRTUS MONTESILVANO COLLE, DISPUTATA IL 9.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°47 del 13.3.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Matteo Trabucco ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché, espulso per aver colpito con un calcio un calciatore avversario ad una gamba, alla notifica del provvedimento, si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con uno schiaffo sulla mano facendogli cadere la penna a terra e procurandogli lieve dolore.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto era stato precedentemente afferrato dallo stesso avversario nella parti basse e si era limitato, poi, a protestare con il direttore di gara, colpendolo involontariamente sulla mano.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, ravvisandosi nel comportamento del Trabucco, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno portato a reagire alla provocazione ricevuta, una protesta smodata nei confronti del direttore di gara, piuttosto che un vero e proprio atto di deliberata violenza.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato emerge poi, con evidente chiarezza che tale comportamento è frutto di volontarietà e non casuale, come affermato dall’appellante.
La sanzione inflitta, pertanto, può essere ridotta fino al 13.9.2014.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Trabucco Matteo fino al 13.9.2014, disponendo restituirsi la tassa versata.
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