COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (AMMENDA DI € 100,00; SQUALIFICA PER TRE TURNI AI CALCIATORI GJIKAJ JETMIR E AFFRONTI CLAUDIO; SQUALIFICA AI CALCIATORI DI VIRGILIO MARCO E FRUTTI JACOPO FINO AL 23.5.2015; ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI / CARUNCHIO 2010, DISPUTATA IL 23.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°31 DEL 27.2.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (AMMENDA DI € 100,00; SQUALIFICA PER TRE TURNI AI CALCIATORI GJIKAJ JETMIR E AFFRONTI CLAUDIO; SQUALIFICA AI CALCIATORI DI VIRGILIO MARCO E FRUTTI JACOPO FINO AL 23.5.2015; ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI / CARUNCHIO 2010, DISPUTATA IL 23.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°31 DEL 27.2.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Virtus Rocca S. Giovanni ha impugnato i provvedimento di cui sopra, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: a fine gara un gruppo di sostenitori locali, circa 35 persone, sostavano davanti agli spogliatoi aspettando l'arbitro al quale indirizzavano minacce ed offese pesanti (anche ai familiari). Inoltre, mentre il D.D.G. si dirigeva verso la sua auto, cinque persone lo seguivano e una di loro dava un calcio alla portiera della macchina, senza procurare danni; a fine gara, il calciatore Di Virgilio Marco correva verso l'arbitro e con il palmo della mano lo colpiva alla testa procurandogli momentaneo dolore e nel contempo lo offendeva; a fine gara, il calciatore Frutti Jacopo si avvicinava all'arbitro pizzicandolo al collo procurandogli un leggero arrossamento e, nel contempo lo offendeva pesantemente; a fine gara, i calciatori Gjikaj Jetmir ed Affronti Claudio offendevano pesantemente l'arbitro. Ha dedotto l’appellante quanto all’ammenda, che l’arbitro non aveva tenuto conto che la maggior parte dei tifosi presenti sulle tribune erano sostenitori dell’altra squadra e, quanto alle altre sanzioni, il direttore di gara non poteva avere identificato i calciatori squalificati, visto a partita finita la maggior parte degli stessi non indossava più la maglia, unico strumento di identificazione. Ha, pertanto, concluso per la revoca degli impugnati provvedimenti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando le modalità con le quali aveva proceduto alla indubbia identificazione dei responsabili dei comportamenti sanzionati, anche per quanto riguarda gli addebiti mossi alla società. Osserva la Commissione che le sanzioni relative ai calciatori Gjikaj Jetmir ed Affronti Claudio possono essere ridotte a due gare, dovendo gli stessi rispondere solo di ingiurie al direttore di gara. Vanno, invece, ridotte e, comunque, graduate, le sanzioni inflitte ai Di Virgilio Marco e Frutti Jacopo, come da dispositivo, non apparendo i comportamenti ascritti agli stessi di particolare gravità anche per le modeste conseguenze che avrebbero arrecato all’arbitro. Deve, invece, essere confermata la sanzione dell’ammenda, in quanto sono state confermate le responsabilità oggettive della società e la sanzione stessa appare congrua. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica ai calciatori Gjikaj Jetmir ed Affronti Claudio a due gare ed ai calciatori Frutti Jacopo fino al 30.9.2014 e al calciatore Di Virgilio Marco fino al 31.12.2014, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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