COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MECCA GIUSEPPE COME RIPORTATA NEL CU N.72 DEL 26.02.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MECCA GIUSEPPE COME RIPORTATA NEL CU N.72 DEL 26.02.2014. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società SPORT CLUB POSSIDENTE avverso la squalifica del calciatore MECCA GIUSEPPE, come riportata nel C.U. n.72 del 26.02.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante nella persona del Presidente MECCA PAOLO che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la inequivocabile responsabilità del calciatore in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare violenta e come tale adeguatamente sanzionata in primo grado; Considerato, ancora, come in sede di audizione la Società reclamante abbia negato ogni intenzionalità nel comportamento del proprio tesserato riguardo la refertata aggressione fisica, qualificandola del tutto involontaria; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio in corso di audizione attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali e dalla deposizione dell’Arbitro, il quale ha dettaglitamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato l’identità dell’aggressore, sia emersa la responsabilità dal calciatore MECCA GIUSEPPE in relazione al comportamento dal medesimo nei confronti del D.G. tenuto; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, il curriculum discplinare del calciatore MECCA GIUSEPPE, privo di precedenti specifici con conseguente esclusione di ogni ipotesi di recidiva, possa essere apprezzata come attenuante e abilitare, quindi, questa Commissione ad una, parziale, riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione dallo stesso irrogata; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.72 del 26.02.2014: • riduce la squalifica al calciatore MECCA GIUSEPPE inflitta sino a tutto il 31 Dicembre 2014; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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