COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.53 della Società A.S.D. FUTSAL CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.53 della Società A.S.D. FUTSAL CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; PREMESSO -che alla seduta del 3 febbraio 2014 aveva ritenuto che la gravità dei fatti oggetto di esame e della sanzione irrogata in primo grado imponesse un approfondimento istruttorio, per cui aveva disposto la comparizione a chiarimenti dell’arbitro della gara per la seduta del 24.2.2014, rinviata a quella odierna per indisponibilità dello stesso; -che dal rapporto dell’Arbitro, con relativo supplemento, emerge che al 25° del primo tempo della gara il calciatore Occhiuzzi Salvatore della Società Futsal Cetraro, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, afferrava l’Arbitro per il collo con entrambe le mani per circa dieci secondi; -che mollata la presa da parte del calciatore, l’Arbitro si è trovato in stato confusionale e con respiro difficoltoso; -che, dopo essersi ripreso, l’arbitro ha assunto la decisione di sospendere la gara non trovandosi nelle condizioni “fisico – psichiche di proseguire la gara”, comunicando detta decisione ai capitani di entrambe le società; -che l’Arbitro ha ritenuto, comunque, necessario richiedere l’intervento della forza pubblica; -che, in conseguenza di ciò, sono arrivati presso l’impianto di gioco due Agenti di Polizia che hanno provveduto ad accompagnare l’arbitro alla stazione ferroviaria per aspettare il treno per rientrare a Paola; -che lo stesso Arbitro, persistendo forti dolori, la difficoltà respiratoria e lo stato di shock, ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale di Paola dove è stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica con escoriazioni contusioni multiple” con prognosi di dieci giorni; RILEVA -che dagli atti emerge con evidenza che il calciatore Occhiuzzi Salvatore si è reso responsabile di un atto di violenza nei confronti dell’Arbitro; emerge, altresì, che i fatti narrati devono essere qualificati diversamente tenendo in debito conto che si è trattato di un singolo atto, limitato nella durata, che non ha avuto conseguenze lesive nei confronti dell’Arbitro (il calciatore dopo l’atto ha lasciato spontaneamente e definitivamente il terreno di gioco); -che la giovane età del calciatore merita di essere tenuta in considerazione nella graduazione della sanzione da comminare anche al fine di un suo ravvedimento e maturità di comportamento in campo nei confronti della classe arbitrale; P.Q.M. in parziale riforma, riduce la squalifica inflitta al calciatore OCCHIUZZI Salvatore fino al 30 GIUGNO 2017 e per effetto revoca la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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