COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.82 della Società S.S.D. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Polistena – Brancaleone del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Dosso Adama).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.82 della Società S.S.D. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Polistena – Brancaleone del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Dosso Adama). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione del calciatore Dosso Adama nella gara in epigrafe, irregolare ai sensi della normativa relativa al tesseramento dei calciatori stranieri. La reclamante contesta in effetti proprio l’applicazione di tale normativa, richiamata dal giudice sportivo, in quanto assume che il Dosso, essendo già stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive da società italiane, avrebbe potuto disputare le gare immediatamente successive alla comunicazione del tesseramento ai competenti organi federali. In effetti la normativa di riferimento, l’art 40 quater delle N.O.I.F. contempla anche il caso in esame e lo disciplina in senso praticamente analogo all’ipotesi di primo tesseramento. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. In assenza di comunicazione che formalizzasse da parte del Comitato il tesseramento che, al contrario, aveva comunicato una carenza nella documentazione presentata (certificato di residenza scaduto) il calciatore Dosso non era tesserato e consequenzialmente, ha disputato la gara in epigrafe in posizione irregolare. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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