COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.84 della Società A.S.D. VAL GALLICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 20.02.2014 (regolarità della gara A.S.D. Val Gallico – A.S.D. Real Altopiano del 2.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Mallemace Giuseppe).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.84 della Società A.S.D. VAL GALLICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 20.02.2014 (regolarità della gara A.S.D. Val Gallico – A.S.D. Real Altopiano del 2.2.2014 per
posizione irregolare del calciatore Mallemace Giuseppe).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante;
RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ne ha rigettato il ricorso volto a sanzionare la posizione del calciatore Mallemace Giuseppe nella gara in epigrafe, irregolare in quanto non tesserato per la società Real Altopiano.
La reclamante si duole insistendo nella propria tesi ed assumendo che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto fondare la decisione su un atto non ufficiale, un documento d’identità peraltro allegato agli atti in fotocopia dalla società Real Altopiano a mezzo di controdeduzioni irritualmente proposte. Le doglianze non meritano alcun pregio in quanto – pur ammettendo l’irritualità delle controdeduzioni in primo grado - facendo corretto uso dei poteri istruttori attribuiti dalle norme federali agli Organi di Giustizia è incontrovertibilmente provato che il calciatore che ha preso parte alla gara è Mallamace Giuseppe il cui nominativo è stato riportato in distinta al numero 15, per mero errore materiale, con il nome di Mallemace Giuseppe. Lo prova in modo inconfutabile il fatto che esiste, tra i tesserati del Real Altopiano, il calciatore Giuseppe Mallamace, la cui data di nascita 20.7.1984 è identica a quella riportata nella distinta in occasione della gara in epigrafe e di altre gare del Real Altopiano. La differenza di una sola vocale nel nome (Mallemace e non Mallamace) certifica l’errore materiale di trascrizione. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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