COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 85 della Società A.S.D. RAVAGNESE G.B.I. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Ravagnese G.B.I.-San Gaetano Catanoso del 9/2/2014, inibizione del Dirigente SAPONE Nicola fino al 14 APRILE 2014, inibizione del Presidente VADALA’ Annunziato fino al 14 MAGGIO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 85 della Società A.S.D. RAVAGNESE G.B.I. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Ravagnese G.B.I.-San Gaetano Catanoso del 9/2/2014, inibizione del Dirigente SAPONE Nicola fino al 14 APRILE 2014, inibizione del Presidente VADALA’ Annunziato fino al 14 MAGGIO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Ravagnese G.B.I. – A.S.D. San Gaetano Catanoso, risulta quanto qui di seguito riportato: Durante l’intervallo fra i due tempi di gioco, il dirigente accompagnatore della società Ravagnese G.B.I., Sapone Nicola (che era stato allontanato dal terreno di gioco al 26° del I tempo per avere protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara), unitamente ad altre due persone, al momento non identificate, ma che indossavano la tuta della società Ravagnese, raggiungevano l’arbitro nel suo spogliatoio, chiudendo la porta. Uno dei due individui, con fare minaccioso, “s’impossessava dei documenti della società Ravagnese”, lanciandoli per aria e facendoli cadere a terra. Inoltre, dopo avere inveito contro l’arbitro e colpito la scrivania violentemente con i pugni, diceva al direttore di gara: “Dobbiamo vincere per forza”. Il secondo individuo, “con fare più arrogante e tono sempre più minaccioso” afferrava l’arbitro dalla giacca strattonandolo una sola volta e, dopo averlo offeso e minacciato gravemente, gli diceva: “Oggi dobbiamo vincere per forza”. Il direttore di gara più volte tentava di calmare i due esagitati, invitandoli ad uscire dallo spogliatoio, ma gli stessi “con veemenza e con fare sempre più minaccioso”, gli si avvicinavano sempre di più dicendogli: “a casa non ti ritiri vivo oggi, dobbiamo vincere, che altri arbitri qui hanno fatto quello che hanno voluto, oggi si fa quello che diciamo noi”. I due, quindi, dopo aver sollecitato il direttore di gara a dare inizio al secondo tempo e a “prestare attenzione ed arbitrare per come loro mi avevano detto”, uscivano dallo spogliatoio, continuando a proferire minacce nei confronti dell’ufficiale di gara. L’arbitro fa presente che in quei frangenti il dirigente Sapone Nicola non solo assisteva impassibile a quanto stava avvenendo, senza prestargli alcun aiuto, ma lo lasciava da solo con i due per un paio di minuti, uscendo per primo dallo spogliatoio. A quel punto, l’arbitro, per come espressamente precisato nel supplemento di rapporto, decideva di non proseguire la gara, ritenendo che mancassero i presupposti per dirigerla in piena indipendenza e serenità di giudizio, essendo rimasto turbato profondamente nel proprio equilibrio psicofisico a seguito di quanto accaduto e non avendo più, quindi, la serenità e la forza mentale e fisica per portarla a compimento, tenuto conto peraltro che “non vi era presente la forza pubblica”. Pertanto, informava i capitani delle due squadre “che la gara aveva temine alla fine del primo tempo” e, successivamente, essendo preoccupato “che le minacce subite potessero avere un seguito”, effettuava una chiamata col proprio telefonino al “113”, a seguito della quale sopraggiungevano tre volanti della Polizia. Dopo aver riferito l’accaduto, l’ufficiale di gara effettuava la doccia mentre le forze dell’ordine all’esterno vigilavano affinché non accadesse nulla, potendo infine lasciare il campo di gioco, venendo scortato fino allo svincolo autostradale. Il direttore di gara dichiara, infine, che il dirigente Sapone Nicola, “in un momento successivo all’aggressione verbale, alla mia domanda su chi fossero i due, riferiva che uno di loro era il presidente della società”. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Ravagnese G.B.I. (cfr. C.U. n.55 del 13.02.2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria): - punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; - inibizione fino al 14.04.2014 del dirigente Sapone Nicola; - inibizione fino al 14.05.2014 del presidente Vadalà Annunziato. La società reclamante impugna il suddetto provvedimento, chiedendo la ripetizione della gara e l’annullamento delle tre sanzioni succitate, sostenendo, in sintesi, che: 1) i fatti avvenuti non giustificano la sospensione della gara, non essendoci stata aggressione fisica da parte dei due soggetti indicati dall’arbitro, i quali “al di là di qualche protesta verbale, sia pure esagitata, non hanno procurato allo stesso quel turbamento così grave da alterarne l’equilibrio psico-fisico”; 2) il dirigente Sapone Nicola non ha posto in essere “comportamenti negativi tali da giustificare la sanzione inflitta”, tenuto conto che “il suo intervento sarebbe stato utile solo in caso di tentativi di aggressione o di violenza nei confronti dell’arbitro. Cosa non accaduta, stante il colloquiare dell’arbitro con le persone da lui indicate come sostenitori della Ravagnese”; 3) l’arbitro avrebbe frainteso le parole del dirigente Sapone Nicola, in quanto il presidente Vadalà Annunziato “era inibito e non presente nel rettangolo di gioco o negli spogliatoi”. A parere dell’adita Commissione è da condividere la decisione del direttore di gara di interrompere la gara, ritenendo, pertanto, che questi abbia fatto un corretto uso dei suoi poteri (ex art.64 delle N.O.I.F.), nella considerazione, rimarcata dal suddetto ufficiale di gara nel proprio supplemento di rapporto, di non sentirsi più nelle condizioni psico-fisiche necessarie per poter portare regolarmente a compimento la gara stessa in piena indipendenza di giudizio a seguito delle reiterate gravi minacce e delle offese subite ad opera dei due soggetti entrati nello spogliatoio arbitrale, uno dei quali, oltretutto, lo afferrava per la giacca, strattonandolo al punto tale da generare un clima di grande tensione. Il conseguente condizionamento psicologico del direttore di gara veniva rafforzato anche dal comportamento di uno dei due soggetti che, nella stessa circostanza evidenziata, sbatteva violentemente i pugni sul tavolo, lanciando in aria i documenti della società Ravagnese e facendoli cadere a terra. Inoltre, le condizioni psico-fisiche dell’arbitro hanno risentito negativamente sia per la circostanza che in quel frangente non fossero presenti le forze dell’ordine per poter essere adeguatamente tutelato sia per non essere stato minimamente assistito dal dirigente Sapone Nicola che, anzi, aveva abbandonato per primo lo spogliatoio, lasciando l’arbitro da solo con i due soggetti in questione. Pertanto, questa Commissione ritiene di dover confermare la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta alla società reclamante in I grado. Relativamente alla posizione del dirigente Sapone Nicola, va parimenti condivisa la decisione del giudice di prime cure di sanzionarlo per la mancata assistenza al direttore di gara; la stessa, inoltre, appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. Va infine confermata anche la decisione di inibire il presidente Vadalà Annunziato, individuato dal dirigente Sapone Nicola in uno dei due soggetti resisi responsabili dei fatti riportati poc’anzi, per come dichiarato dall’arbitro nel supplemento di rapporto che costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), fonte di prova assoluta e privilegiata. Anche in questo caso, la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti addebitati al Vadalà. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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