COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società A.S.D. BUONVICINO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 20.2.2014 (gara Buonvicino-Cerzeto K91 del 16.2.2014- penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dei calciatori CAVALCANTI Orazio, DEBRASI Cristian e RIENTE Giovanni per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società A.S.D. BUONVICINO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 20.2.2014 (gara Buonvicino-Cerzeto K91 del 16.2.2014- penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dei calciatori CAVALCANTI Orazio, DEBRASI Cristian e RIENTE Giovanni per DUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo proposto per la squalifica per due gare dei calciatori Cavalcanti Orazio, Riente Giovanni e Debrasi Cristian, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.; - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Buonvicino-A.S.D. Cerzeto K91 del 16.02.2014, risulta che il direttore di gara ha espulso i calciatori della società A.S.D. Buonvicino qui di seguito indicati, con la relativa motivazione: 1) al 45° del I tempo, De Brasi Cristian, per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo; 2) nello stesso minuto, Riente Giovanni, per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo; 3) al 48° del I tempo, Forestiero Ciriaco, per doppia ammonizione, dopo aver proferito un’espressione offensiva nei confronti dell’arbitro; 4) al 34° del II tempo, Cavalcanti Orazio, per avere colpito con un calcio alla testa un avversario, dopo essere stato provocato e insultato da quest’ultimo; 5) al 43° del II tempo, De Brasi Samuele, per aver offeso il direttore di gara “per due volte”; - che al 43° del II tempo la gara, poiché la società A.S.D. Buonvicino si era venuta a trovare ad avere meno di sette calciatori partecipanti alla gara, a seguito delle cinque espulsioni subite, l’arbitro ha sospeso la gara (così come previsto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ribadita dalla relativa Decisione Ufficiale FIGC). Il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce di quanto verificatosi, ha inflitto alla società A.S.D. Buonvicino la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art.17 del C.G.S., penalizzandola, inoltre, di un punto in classifica (cfr. C.U. n.33 del 20.02.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La società suddetta propone reclamo, chiedendo l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica. La Commissione, ritiene legittima la richiesta formulata dalla reclamante in base alla citata normativa di riferimento. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica dei calciatori CAVALCANTI Orazio, RIENTE Giovanni e DEBRASI Cristian, per le ragioni esposte nella parte motiva; annulla la penalizzazione di UN punto in classifica; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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