COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.87 del Sig. IULIANO Mirko (tesserato Società A.S. Vena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 6.3.2014 ( squalifica fino al 30/6/ 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.87 del Sig. IULIANO Mirko (tesserato Società A.S. Vena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 6.3.2014 ( squalifica fino al 30/6/ 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate del reclamante; considerato che il Sig. Iuliano Mirko si è reso responsabile di atto di modesta violenza nonché di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al ricorrente e deve essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce al 15 MAGGIO 2014 la squalifica inflitta al calciatore IULIANO Mirko e dispone restituire la tassa reclamo.
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