COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Territoriale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.37SGS del 6.3.2014 (esclusione dal Campionato Allievi Provinciale, punizione sportiva della perdita della gara Allievi Provinciali Pol. D. Strongoli – Roccabernarda A.S.D. del 26/02/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica dell’allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica per QUATTRO giornate a BONOFIGLIO Vincenzo e GAROFALO Carmine, inibizione fino al 6 OTTOBRE 2014 a PUGLIESE Vincenzo e VONA Carmine).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Territoriale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.37SGS del 6.3.2014 (esclusione dal Campionato Allievi Provinciale, punizione sportiva della perdita della gara Allievi Provinciali Pol. D. Strongoli - Roccabernarda A.S.D. del 26/02/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica dell’allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica per QUATTRO giornate a BONOFIGLIO Vincenzo e GAROFALO Carmine, inibizione fino al 6 OTTOBRE 2014 a PUGLIESE Vincenzo e VONA Carmine). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; esaminati i documenti allegati al reclamo; sentito il rappresentate della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara, pur confermando il referto, ha riferito che il Sig. Bilotta Gianfranco si è reso responsabile di atto di protesta verbale violenta e che si è diretto verso il centro campo ritenendo possibile un tentativo di aggressione che tuttavia non si è verificato; che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è eccessiva; riduce la sanzione inflitta al Sig. Bilotta Gianfranco fino al 30 ottobre 2014. Che per quanto riguarda gli altri provvedimenti adottati il ricorso non merita accoglimento. P.Q.M. riduce la sanzione inflitta al Sig. BILOTTA Gianfranco fino al 30 OTTOBRE 2014; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it