COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI I COSMOS DEL 2.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI I COSMOS DEL 2.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva che, con decisioni pubblicate sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania, nn. 76 e 77, rispettivamente, del 6 e 7 marzo 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, le seguenti sanzioni: squalifica per tre giornate di gara, a carico dei calciatori Boccella Nicola e Fieramosca Giovanni (e non Colucci Michele), perché colpivano con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria (rapporto C.C.); squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Della Vecchia Carmine (per partecipazione a rissa) ed, infine, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 200.00. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, nei termini temporali prescritti, la società Atletico Castelfranci 1983 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Questa Commissione ritiene, innanzitutto, che, in ragione dell’urgenza, debbano essere stralciate e giudicate con immediatezza le posizioni disciplinari dei calciatori Boccella Nicola e Fieramosca Giovanni. Questa C.D.T., in applicazione del principio, al quale essa si è costantemente uniformata, dell’equa corrispondenza tra le sanzioni e l’effettiva gravità dei fatti, valuta congrue le impugnate sanzioni, così come determinate dal Giudice di prime cure. Decide, altresì, di rinviare la disamina delle altre impugnazioni alla seduta del 24.03.1014, disponendo la convocazione del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 17.30 dell’innanzi indicato giorno. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci 1983 nelle parti riguardanti le squalifiche a carico dei calciatori Boccella Nicola e Fieramosca Giovanni; di rinviare alla riunione del 24.03.2014 per la decisione degli altri aspetti del reclamo (impugnazione della squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Della Vecchia Carmine ed ammenda a cario della medesima società reclamante), disponendo la convocazione del presidente della società, senza ulteriore avviso, per le ore 17.30 del giorno 24 marzo 2014; nulla determina, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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