COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 130. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIERRI FRANCESCO CARMELO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ZAGZESCHI IONUT (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. GAROFALO ANTONIO GABIELE E ZAGZESCHI MARIAN (SVINCOLATI, RISPETTIVAMENTE, DAL 1° LUGLIO 2011 E DAL 1° LUGLIO 2013): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI GRUCCIO CARMINE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. D’AGUANNO DONATO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRILLO CARMINE (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;A CARICO DELLA SOCIETÀ VALDIANO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 130. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIERRI FRANCESCO CARMELO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ZAGZESCHI IONUT (TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. GAROFALO ANTONIO GABIELE E ZAGZESCHI MARIAN (SVINCOLATI, RISPETTIVAMENTE, DAL 1° LUGLIO 2011 E DAL 1° LUGLIO 2013): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI GRUCCIO CARMINE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. D’AGUANNO DONATO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRILLO CARMINE (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALDIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;A CARICO DELLA SOCIETÀ VALDIANO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 14 ottobre 2013, prot. 1643/1206, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 marzo 2014 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i deferiti sigg. Di Gruccio Carmine e D’Aguanno Donato e la società Valdiano. Il rappresentante della Procura Federale ha preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sigg. Zagzeschi Jonut, Zagzeschi Marian, Garofalo Antonio Gabriele, Cirillo Carmine, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali). Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al rappresentante della Procura Federale, che, da parte del calciatore Pierri Francesco Carmelo, è pervenuto una dichiarazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Sala Consilina, dal quale si evince che il nominato Pierri trovasi in gita d’istruzione scolastica, a Barcellona, dal 22 al 29 marzo 2014. Sulla base del cennato documento, questa C.D.T. ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, alla riunione del 14.04.2014. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame alla riunione del 14.04.2014, alle ore 16,00. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al solo deferito Pierri Francesco Carmelo, atteso che i presenti sono stati edotti e gli altri assenti non hanno prodotto alcuna giustificazione. Tanto premesso, DISPONE il rinvio alla seduta del 14.04.2014, alle ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione al sig. Pierri Francesco Carmelo.
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