COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 I COSMOS DEL 2.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 I COSMOS DEL 2.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, vista la propria precedente delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 20.03.2014, alla pag. 1938; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, ritiene di stralciare, ulteriormente, la posizione del calciatore Della Vecchia Carmine, nonché l’ammenda di euro 200.00 comminate alla società reclamante. Questa C.D.T., in conformità al principio dell’equa corrispondenza tra i provvedimenti disciplinari e l’effettiva gravità dei fatti commessi, ritiene che la squalifica, così come inflitta dal Giudice di prime cure, sia sproporzionata rispetto al fatto commesso, riducendola da cinque a quattro giornate di gara e che l’ammenda debba essere annullata, in quanto nessuna violazione è stata commessa dalla società. Invero, la disputa “a porte chiuse” della gara non era stata determinata da un provvedimento disciplinare, bensì da un’ordinanza del Comune di Castelfranci per il settore tribuna. Infine, deve rilevarsi che le persone presenti hanno occupato non gli spazi interni allo stadio, ma un terreno adiacente, di proprietà privata, che non rientra nella potestà organizzativa sportiva. Decide, altresì, di rinviare la disamina dell’impugnazione riguardante la squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Tecce Michele, alla riunione del 31.03.2014, disponendo la convocazione dell’arbitro e dei Commissari di Campo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Aletico Castelfranci 1983, di ridurre a quattro giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore Della Vecchia Carmine; di annullare l’ammenda a carico della medesima società reclamante; di rinviare alla riunione del 31.03.2014, disponendo la convocazione del direttore di gara, la decisione relativa all’ultimo aspetto del reclamo (squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Tecce Michele); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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