COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAMA 80 avverso squalifica per 3 giornate calc. PRETI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.5.2014 gara LAMA – CASTELLETTESE del 9.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAMA 80 avverso squalifica per 3 giornate calc. PRETI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.5.2014 gara LAMA - CASTELLETTESE del 9.3.2014 L'A.C. LAMA 80 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che l'arbitro è incorso in un errore di trascrizione in quanto il calciatore espulso è stato ROVINALTI SIMONE n. 2 e non PRETI FABIO n. 3. Non chiede sconti della sanzione, ma che la squalifica venga giustamente assegnata al calc. ROVINALTI. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di essere certo che il calciatore espulso era il n. 3 PRETI FABIO, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. PRETI FABIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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