COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37bis del 21.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS PAVULLESE avverso squalifica per 3 giornate calc. INDRICCHIO ALESSANDRO PAOLO e per 4 giornate calc. BELTRAME PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 5.3.2014 gara VIRTUS PAVULLESE – COLORNO del 2.3.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37bis del 21.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS PAVULLESE
avverso squalifica per 3 giornate calc. INDRICCHIO ALESSANDRO PAOLO e
per 4 giornate calc. BELTRAME PAOLO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 5.3.2014
gara VIRTUS PAVULLESE - COLORNO del 2.3.2014
L'A.S.D. VIRTUS PAVULLESE ricorre avverso i sopra indicatI provvedimentI mettendo in evidenza che : 1) terminata la
gara il calc. INDRICCHIO, capitano dell’A.S.D. Virtus Pavullese, subiva una provocazione da un avversario, alla quale seguiva un
piccolo scambio di spinte reciproche, che terminavano immediatamente, senza nemmeno l’intervento dei compagni. L’arbitro
decideva di sanzionare solamente il giocatore della Pavullese, applicando disparità di trattamento eccessivamente severa, quando il
tutto si è verificato senza che nessun giocatore fosse finito a terra e senza eccessi di alcun tipo; 2) nell’episodio relativo al calc.
BELTRAME, l’arbitro sanzionava solamente il comportamento di questi e non dell’avversario, che prima lo aveva trattenuto e poi
provocato. Il calc. BELTRAME accennava ad un gesto di allontanamento nei confronti dell’avversario, senza però colpirlo, ma anzi
l’avversario simulava, anche in modo grossolano di aver ricevuto un colpo che, nella realtà, non è mai avvenuto. Allegando un DVD,
chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che, in osservanza dell'art. 35, comma 1, punti 1.1 e 1.2, del C.G.S., non viene presa visione dell’allegato;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.
INDRICCHIO, capitano dell’A.S.D. Virtus Pavullese, appena terminata la gara, colpiva con un calcio un giocatore avversario finito a
terra a seguito di un contrasto di gioco immediatamente prima del fischio di chiusura della gara; 2) il calc. BELTRAME, espulso per
aver colpito con un pugno al costato un giocatore avversario, facendolo cadere a terra, alla notifica del provvedimento rivolgeva
all’arbitro una frase irriguardosa;
- ritenuto che il comportamento del calc. BELTRANE possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc BELTRAME PAOLO e di confermare la squalifica per 3 giornate del
calc. INDRICCHIO PAOLO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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